Risoluzione di un caso inerente il riaccertamento ordinario

23 Marzo 2018
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» Quesito

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui 2016 è stato (erroneamente) mantenuto un impegno contabile 2016 relativo a spesa in conto capitale finanziata interamente da contributo regionale. Nel corso del 2017 non è stato effettuato alcun movimento e solo ora, a marzo 2018, verrebbe approvato il 1° SAL.
Ad oggi non è ancora stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 né è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui 2017.
Trattandosi di un residuo 2016, quali atti è possibile adottare per procedere (con urgenza) al pagamento nel rispetto dei principi contabili? 

» Risposta

Secondo quanto disciplinato dal Principio di competenza finanziaria allegato 4/2 al Dlgs 118/11, il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. Il riaccertamento ordinario è quindi atto propedeutico all’approvazione da parte della stessa giunta degli schemi di rendiconto.

Al  fine di consentire tuttavia una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,  effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. E’ inoltre consentito il riaccertamento parziale in caso di  variazioni di esigibilità delle spese e delle correlate entrate, derivanti da contributi a rendicontazione e da operazioni di indebitamento. Il riaccertamento è necessario per reimputare all’esercizio n+1 le voci di bilancio correlate ad entrate vincolate che nell’esercizio precedente sono state accertate e che sono da reimputare  in  considerazione  della mancata esigibilità  della spesa nello stesso esercizio.

Nel caso di spese correlate a contributi a rendicontazione o all’indebitamento, il riaccertamento parziale consente la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell’esercizio precedente ma da reimputare all’esercizio in corso.

La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Poichè il riaccertamento dei residui si configura come attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In questo caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.  La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

Nel caso di specie, occorre cancellare il residuo passivo (ed il corrispondente residuo attivo) imputato all’esercizio 2016 e procedere a nuova iscrizione di entrata e uscita secondo il cronoprogramma dei lavori.

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