Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riguardante il regime IVA sull’appalto di residenze turistiche alberghiere.

Con risoluzione n.8/E del 14/01/2014 l’Agenzia delle Entrate definisce le condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai contratti di appalto di residenze turistiche alberghiere. In particolare, secondo i tecnici dell’Agenzia, si potrà avere l’aliquota IVA ridotta, sul contratto di appalto, al  10% qualora:

  • Il contratto di appalto per la costruzione dell’immobile in caso di compresenza nel medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste per gli edifici “Tupini” (articolo 13, legge 2 luglio 1949, n. 408), in tale ipotesi, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. circolare Ministero delle Finanze 2 marzo 1994, n. 1). Alle medesime prestazioni rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, sarà, invece, applicabile l’aliquota del 4 per cento, in base alle previsioni del numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Per quanto concerne le operazioni di cessione e di locazione delle singole porzioni immobiliari si fa presente che la classificazione catastale, come chiarito con circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, costituisce, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell’applicazione delle imposte indirette.
  • Tra i “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente censite o censibili nelle categorie dei gruppi “B”, “C”, “D” ed “E”, nonché nella categoria “A10”, mentre nei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione, catastalmente censite o censibili nelle categorie del gruppo “A” che, ad eccezione della categoria “A10”, comprendono le abitazioni.

In conclusione sostengono i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, le cessioni delle singole unità abitative costituenti il complesso immobiliare, effettuate dalle imprese costruttrici, se accatastate in una delle categorie del gruppo “A”, esclusa la categoria A10, saranno assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972, mentre le cessioni delle porzioni dell’immobile accatastate nella categoria D/2 saranno trattate alla stregua di cessioni di immobili strumentali, secondo le regole di cui all’articolo 10, n. 8-ter, del DPR n. 633 del 1972.

Infine, in merito alle locazioni, qualora le unità abitative siano locate – nell’ambito di un’attività riconducibile al settore turistico-alberghiero secondo la normativa regionale di settore – ad uso turistico, i relativi canoni resteranno assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare 1 marzo 2007, n. 12/E e risoluzione 10 agosto 2004, n. 117/E), riferito alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive. Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella categoria D/2 saranno, invece, esenti da IVA, salvo opzione (articolo 10, n. 8, del DPR n. 633 del 1972) e i relativi canoni, ove non torni applicabile il regime di esenzione, saranno assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

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