Risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro – Danno erariale

Fra le novità in tema di sentenze della Corte dei conti si segnala la sentenza Friuli Venezia Giulia n. 215/2010 del 20 dicembre 2010, in tema di responsabilità di amministratori e dipendenti della Amministrazione regionale, per l’utilizzo non ragionevole e non conforme alla normativa contrattuale (art.25 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale dirigenziale regionale – quadriennio giuridico 1994-1997 e Protocollo d’intesa approvato con delibera di Giunta del 27.02.2003) dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, causativo del danno costituito dalle spese sostenute per il pagamento delle indennità supplementari, previste quali incentivazioni all’esodo.

Nel testo della sentenza  i giudici contabili richiamano il principio chiarito in giurisprudenza secondo cui può configurarsi la responsabilità dell’organo politico qualora esso abbia deliberato nell’ambito di un’attribuzione propria (Sez. II, n. 303 del 03.11.2003) o comunque ingerendosi direttamente in attività gestorie (Sez. Veneto n. 1158 del 7.12.2000). Per il caso in esame l’organo giuntale, attraverso le singole delibere elencate in sede di esame delle risoluzioni, ha espletato funzioni non di carattere politico, ma inerenti alla gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

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