La Corte dei conti della Campania (delibera 19/2018) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 434 della legge 232/2016, che consente agli enti locali entrati in procedura di riequilibrio finanziario prima dell’approvazione del rendiconto 2014, che però non abbiano prima del piano di riequilibrio effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dal Dlgs 118/2011, di rimodulare o riformulare il piano entro il 31 maggio 2017. Con la rimodulazione/riformulazione si permette lo scorporo della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ante 2015 e e il ripiano con le modalità previste dal decreto Mef del 2 aprile 2015. In parole povere, questi enti possono coprire in 30 anni anche il nuovo disavanzo derivante da questa revisione “straordinaria” dei residui, effettuata però con i criteri vigenti prima dell’armonizzazione contabile. I precetti eventualmente violati sono quelli previsti dagli articoli articoli 97, 81, 2, 3, 1, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
Pareggio a rischio
La norma censurata violerebbe il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio nelle sue varie declinazioni, compresa quella di carattere intergenerazionale, perché consente una spalmatura trentennale anche del disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguito in base ai parametri vigenti prima dell’armonizzazione e non in base ai nuovi criteri previsti dal Dlgs 118/2011. La revisione prevista all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e) del Tuel, anche se definita straordinaria, è finalizzata alla verifica dei residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando quelli attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione. Le regole da applicare, in altre parole, sono quelle previste dal Tuel ante armonizzazione, che prevedevano (e tuttora prevedono) la verifica della persistente validità del titolo giuridico e della totale inesigibilità del credito.
Esigibilità sotto esame
Il riaccertamento straordinario previsto dall’armonizzazione, invece, richiede qualcosa in più, cioè la verifica del grado di esigibilità del credito, con il connesso finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e la verifica della corretta imputazione dell’accertamento all’esercizio in cui matura l’esigibilità del credito in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Soltanto la novità e l’eccezionalità derivante dal cambiamento di paradigma contabile giustificano, sotto il profilo costituzionale, un ripiano trentennale dei relativi disavanzi, cioè di quelli derivanti dai nuovi criteri “armonizzati” di valutazione dei residui. Incostituzionale invece sarebbe, secondo la Sezione Campania, un ripiano trentennale dei disavanzi derivanti dalle “vecchie” regole contabili (tuttora peraltro vigenti) che disciplinano il processo di valutazione dei residui attivi sotto il profilo della sussistenza del titolo giuridico e della loro completa inesigibilità.
Secondo i giudici campani, il disavanzo derivante dallo stralcio obbligatorio di queste poste attive dal bilancio, anche se qualificato come frutto di una revisione straordinaria in base all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), del Tuel, deve essere ripianato, pena la violazione dei precetti costituzionali, nei tempi e nei modi ordinari e non utilizzando le modalità straordinarie “trentennali” ammesse soltanto nel caso in cui il disavanzo derivi dall’applicazione delle nuove regole contabili dell’armonizzazione.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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