Tra i vari rilievi della Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.4/2021), nella fase di verifica della situazione finanziaria di un ente locale, sono state evidenziate gravi criticità nella gestione di cassa.
La verifica della gestione di cassa
In ragione di una discrasia rilevata tra il questionario e la tabella richiesta all’ente per riscontrare la disponibilità liquida potenziale negli ultimi due esercizi finanziari. Alla richiesta dell’invio del prospetto riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere, concernente l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria ed il saldo di cassa, e l’attestazione di aver provveduto alla iscrizione del residuo passivo per l’importo corrispondente all’anticipazione inestinta ed a trasmettere la determina di quantificazione della cassa vincolata al primo gennaio degli anni richiesti. Il responsabile finanziario per il primo dei due anni ha indicato di non trovare agli atti il Conto del Tesoriere e che, in ogni caso, è stata richiesta una copia al tesoriere ma la medesima non è ancora pervenuta. In merito alla cassa vincolata, il responsabile finanziario ha precisato di non aver proceduto nei due anni alla sua quantificazione.
Le precisazioni del Collegio contabile
Precisano i giudici contabili come la salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’Ente debba necessariamente contenere una scrupolosa verifica degli equilibri di cassa che passi in rassegna i flussi di cassa evidenziando separatamente gli equilibri di parte corrente e quelli di parte capitale. Inoltre, un’accurata verifica della situazione di cassa nei termini prescritti dall’ordinamento contabile non può non passare da una puntuale verifica della corrispondenza del fondo di cassa con le risultanze del conto del Tesoriere né può prescindere da una puntuale determinazione della giacenza vincolata di cassa da parte dell’Amministrazione comunale.
L’art. 162, comma 6 del d.lgs. 267/2000 dispone che «Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo […]». Il dato, quindi, riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso “sostanziale” e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee.
La totale assenza di vincoli di cassa appare scarsamente giustificabile alla luce degli incassi relativi alle entrate in conto capitale dell’ente e considerata la presenza di mutui contratti con Cassa Depositi ed Istituto per il Credito sportivo. Non è stato possibile comprendere le specifiche ragioni per le quali nel corso degli anni la cassa vincolata sia sempre risultata pari a zero tenuto conto dell’assenza di importi vincolati anche nel fondo cassa degli anni precedenti. Il Collegio contabile ha rammentato l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione in quanto la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del Tuel che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.
D’altra parte, l’art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti».
Dall’analisi è stato possibile evidenziare come un reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria sia indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell’incapacità dell’Ente di far fronte, con le entrate ordinarie, ai pagamenti, ed è sintomatica della difficoltà in cui esso si trova nella riscossione delle proprie entrate. In altri termini, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all’anticipazione di tesoreria sconfina in una forma (anomala) d’indebitamento, trasformando l’anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall’art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all’utilizzo dell’indebitamento, con ogni conseguenza di legge. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di possibile violazione della regola aurea di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento.
Conclusioni
In ragione delle criticità riscontrate il Collegio contabile ha disposto l’invio alla Procura regionale della Corte dei conti ai fine di eventuali responsabilità erariali.
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