Risarcimento a carico della Giunta e del Segretario per le spese sostenute in mancanza dell’impegno

Un professionista che aveva ricevuto l’incarico dalla Giunta comunale, svolto l’incarico e successivamente mai liquidato ha convenuto al pagamento il Sindaco, l’intera Giunta comunale ed il Segretario comunale che aveva partecipato alla formazione dell’atto di incarico, chiamati in solido al pagamento.

24 Marzo 2020
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Un professionista che aveva ricevuto l’incarico dalla Giunta comunale, svolto l’incarico e successivamente mai liquidato ha convenuto al pagamento il Sindaco, l’intera Giunta comunale ed il Segretario comunale che aveva partecipato alla formazione dell’atto di incarico, chiamati in solido al pagamento. La Cassazione (sentenza n.7113/2020) ha confermato il pagamento a carico dei soggetti citati in quanto pur in assenza del contratto e dell’impegno di spesa insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita.

La vicenda

Un professionista ha citato in giudizio il Sindaco, la Giunta comunale ed il Segretario per aver attivato diverse prestazioni professionali rese pur in assenza di un contratto e del relativo impegno di spesa. L’incarico, infatti, è stato conferito sulla base di specifiche deliberazioni di Giunta comunale a cui sono seguite le prestazioni richieste. Il Tribunale di primo grado ha considerato il Sindaco il solo responsabile, mentre la Corte di Appello ha esteso la responsabilità dei pagamenti dovuti anche ai componenti della Giunta comunale e del Segretario per aver preso parte alle diverse deliberazioni di affidamento di incarichi al professionista, a nulla valendo le deduzioni della mancanza del contratto richiesto ab substantiam e dell’impegno contabile. Secondo i giudici di appello, infatti, la violazione dell’impegno contabile previsto dall’art.191 del Tuel prescinde sia dalla stipula del contratto sia della responsabilità del che insorgeva direttamente con l’amministratore o il funzionario che aveva consentito la prestazione, con conseguente impossibilità di esperire l’azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà, tanto che al pagamento dovevano provvedere in solido i soggetti che avevano comunque consentito la prestazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale insorgono i convenuti proponendo ricorso in Cassazione e, in particolare, il Sindaco con ricorso principale e gli altri convenuti con ricorso incidentale. A parere del Sindaco i giudici di appello non hanno tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale non imputabile all’Amministrazione, non era imputabile nemmeno agli Amministratori poiché non esisteva affatto, dovendosi considerare nullo per mancanza della “forma scritta” richiesta ad substantiam secondo la giurisprudenza di legittimità, di guisa che la circostanza che le delibere non fossero conformi alla legge, non indicando né l’ammontare della spese, né il relativo capitolo di bilancio, diventava irrilevante giacchè la volontà della Giunta municipale e del Sindaco non si era concretizzata nella stipula dell’atto. Gli altri convenuti con ricorso incidentale obiettano l’errore in cui è incorso la Corte di appello non avendo la stessa tenuto conto che la delibera di giunta è un atto amministrativo interno al procedimento di formazione della volontà dell’Ente territoriale che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprime la volontà dell’Ente all’esterno, ossia la dirigenza.

La conferma della Cassazione

  Secondo i giudici di Piazza Cavour le doglianze dei convenuti sono infondate. L’Art.191 del Tuel prevede espressamente che in caso di acquisizioni di beni e servizi in violazione sull’impegno contabile il rapporto obbligatorio non sia riferibile all’ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. Anche qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto, oltre che senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita (tra le tante Cass. n. 30109 del 21/11/2018). E’ stato anche precisato dal giudice di legittimità che potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell’elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, D. Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 194 – nei limiti dell’utilità dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio. Infatti, dal d.l. 66/1989 è stato interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negozia/e come intercorrente tra il privato e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (tra le tante Cass. n.25861 del 14/10/2019; Cass. n. 12880 del 26/05/2010; Cass. n. 17257 del14/11/2003).

In conclusione nel caso di specie, quindi, le prestazioni vennero eseguite sulla scorta delle delibere della Giunta municipale, sia pure invalide, e correttamente la responsabilità è stata posta a carico di tutti gli amministratori ed i funzionari che avevano partecipato alle singole delibere, tra cui – ove presente – il Segretario comunale. Inoltre, il fatto che il contratto non sia stato redatto in forma scritta non assume alcun rilievo, giacché il rapporto obbligatorio così sorto si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione delle norme c.d. ad evidenza pubblica, e la responsabilità in questione può conseguire anche quando l’incarico sia stato affidato informai mente (Cass. n. 24478 del 30/10/2013) e senza un previo contratto (Cass. n. 30109 del 21/11/2018).

Pertanto, il ricorso principale del Sindaco e quelli incidentali dei componenti la Giunta e il Segretario devono essere respinti, con relativo addebito delle spese di giudizio a causa della loro soccombenza sia nei confronti del professionista che del Comune.

Scarica la sentenza della cassazione

 

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