In caso di autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio per i dipendenti comunali che dovessero recarsi al di fuori del Comune, qualora l’indennità fosse paragonata a quella del mezzo di trasporto pubblico, non vi sarà alcuna tassazione se la stessa risulti inferiore alla tariffa ACI, mentre in caso di importo superiore la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente e, come tale, soggetto a tassazione. Sono queste le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risoluzione n. 405/2022.
La domanda di un ente locale
A seguito del d.l. 78/2010, sono state disapplicate le disposizioni contrattuali che disciplinavano il rimborso delle spese sostenute dal pubblico dipendente autorizzato a servirsi per la trasferta del mezzo proprio. Il MEF con la nota prot. 100169/2012 ha precisato che «qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l’amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l’ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto pubblico». In ragione di tale indicazioni, il Comune ha intenzione di autorizzare i propri dipendenti all’utilizzo del mezzo di trasporto personale per effettuare delle trasferte in presenza di particolari esigenze di servizio e di determinate condizioni che favoriscano un miglior espletamento dell’attività lavorativa, anche in termini di economicità, riconoscendo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico. Ai fini della tassazione di tali somme, l’ente locale ha chiesto ai tecnici dell’Agenzia se l’indennità corrisposta ai dipendenti erogata debba o meno concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51,comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero se alla stessa possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51. A parere dell’ente locale l’erogazione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico possa essere equiparata a quella del «rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro».
La risposta
Per i tecnici dell’Agenzia è da confermare che, le indennità chilometriche per le trasferte fuori dal Comune dove il dipendente ha la sede di lavoro possono essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di vettura, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di conservare idonea documentazione di tali puntuali elementi.
Nel caso di specie, in ragione delle limitazioni previste dalla normativa, il rimborso corrisponde alla spesa equivalente che il dipendente avrebbe sostenuto se avesse fatto ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (ad esempio costo del biglietto del treno, del bus, ecc.), sarà corrisposto a prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione; lo stesso sarà sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale,parcheggio), le quali pertanto non saranno rimborsate.
I tecnici ritengono, pertanto, che laddove l’indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del Tuir. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.
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