Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Con comunicato del 09/02/2015 il Ministero dell’Interno rende noto che è stata emessa la circolare F.L. n.1/2015 avente ad oggetto “Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Circolare Ministero dell’Interno 8 febbraio 2012, n. 2/FL
Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

1. Premessa

L’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall’anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell’Interno in favore di tutte le province (vedi successive precisazioni), comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane. Sono esclusi dall’assegnazione di detto contributo gli enti delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

2. Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione

Ai fini del rimborso dell’IVA di cui in premessa, si ricorda preliminarmente che il trasferimento erariale a titolo di rimborso di cui si discute non è più dovuto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, per i quali è sopraggiunta la fiscalizzazione dello stesso in base al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2011.

Conseguentemente, i comuni della regione Sardegna le unioni di comuni, i consorzi, le comunità montane e le città metropolitane possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno, nel caso in cui abbiano sopportato maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Per i Consorzi e le comunità montane si ribadisce quanto precisato con circolare F.L. 1/2011 del 7 febbraio 2011, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-11.html . Per le province occorre evidenziare, invece, quanto segue.

Con l’entrata in vigore della normativa in materia di federalismo Fiscale , in particolare con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a far data dall’anno 2012 è stata prevista la fiscalizzazione delle contribuzioni erariali assegnate alle province. Poiché il decreto ministeriale che individua la misura dei trasferimenti fiscalizzati è ancora in fase istruttoria e la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) non ha ancora provveduto ad individuare i contributi da fiscalizzare, in via prudenziale si ritiene che anche le province possano presentare la certificazione.

E’ opportuno sottolineare che la presentazione della certificazione da parte delle province deve intendersi a titolo provvisorio in attesa dell’adozione dei provvedimenti normativi in itinere, e non costitutisce al momento titolo per la costituzione del diritto all’erogazione del contributo.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere comunque prodotte entro i termini del 29 febbraio (modello B – dato presunto dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l’anno 2012) e del 30 aprile (modello B1 – dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l’anno 2011) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il termine del 29 febbraio del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

3. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni

La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, spostato al 29 febbraio per il corrente esercizio finanziario, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, sempre nei limiti delle eventuali variazioni normative.

La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e comporta il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo, sempre nei limiti delle eventuali variazioni normative.

4. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Codeste Prefetture-UTG avranno cura di acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. Per la scannerizzazione dei certificati prodotti dalle province verranno successivamente forniti opportuni chiarimenti.

Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.

L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, va notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Si rammenta, che la mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.

Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159, alla Sig.ra Amelia Mazzariello e alla Sig.ra Evelina Di Prisco allo 06/46548158, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it.

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 . Istrruzioni definitive saranno impartite per le province, all’esito dell’emanazione dei provvedimenti di formalizzazione dei trasferimenti fiscalizzati.

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA