Rimborso delle spese legali degli amministratori assolti in un procedimento penale

19 Novembre 2019
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A seguito di un procedimento penale, che ha visto assolti due ex amministratori di un Comune con relativo decreto di archiviazione, il dubbio che è stato sollevato dall’attuale Sindaco riguarda la possibilità o meno di applicare le disposizioni introdotte dall’art.86, comma 5, del Tuel precisando che la richiesta è avanzata “al fine di evitare eventuali profili di responsabilità contabile, se il rimborso delle spese legali debba essere riconosciuto o meno in considerazione del fatto che non sono mai state appostate in bilancio le somme necessarie”. Va precisato, che gli ex amministratori non hanno comunicato alcuna notizia dell’apertura di un procedimento penale a proprio carico, né è stata mai avanzata alcuna richiesta di patrocinio legale e, tanto meno, è stato inviato un preventivo di spesa del legale incaricato. Pur la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n.91/2019), ritenendo il quesito inammissibile, fornisce in ogni caso alcune risposte indirette ai dubbi posti dall’ente locale.

Le indicazioni del Collegio contabile

In via principale rileva il Collegio contabile che il parere è da ritenersi inammissibile in quanto non avendo ad oggetto la soluzione di dubbi interpretativi riguardanti disposizioni normative in materia di contabilità pubblica, ma indicazioni funzionali relative a concrete problematiche di gestione che dovranno, in primis, trovare soluzione alla stregua delle opportune valutazioni da compiere, da parte dell’ente interpellante, in sede di concreta applicazione del principio secondo cui è doveroso assicurare che solo i soggetti che agiscono nell’interesse pubblico siano adeguatamente tutelati, ove ingiustamente coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all’adempimento del mandato, e poi essere valutate in merito agli eventuali conseguenti opportuni processi contabili, da attuarsi nel rispetto della normativa vigente.

Ricorda la Sezione regionale come l’art. 86, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125) stabilisce che: “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

In merito al concetto di invarianza finanziaria, la Corte ha a suo tempo dato specifiche indicazioni (deliberazione n.58/2018) precisando la possibilità di utilizzare modalità di gestione economico-finanziaria previste dalla legge tra le quali, se possibile nel caso specifico, forme di variazione di bilancio o utilizzo di appositi fondi rischi se esistenti, fermo restando il rispetto del mantenimento dei generali equilibri di bilancio.

Spetterà ancora al comune valutare la valenza del suo mancato coinvolgimento nel procedimento in oggetto, conseguente alle omesse comunicazioni, da parte dei due amministratori, dell’apertura di un procedimento penale a loro carico, e della sua impossibilità di “poter effettuare qualsiasi valutazione sia in tema di conflitto di interesse sia in ordine al rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio in sede di costruzione del bilancio di previsione”. Ad esempio una possibile valutazione avrebbe potuto riguardare la possibilità da parte dell’ente di costituirsi come parte civile nel procedimento penale, con la conseguenza di un conflitto di interessi che avrebbe precluso qualsiasi rimborso richiesto. In altri termini, se l’ente dovesse procedere al rimborso delle spese legali in presenza di un possibile conflitto di interessi si esporrebbe a potenziali danni erariali. Ricorda, infine, la Corte come la giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell’ente amministrato (v., da ultimo, Cass. Civ. n. 5264/2015)

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