Rifiuti, registri fino ad agosto

Fonte: Italia Oggi Sette

Sistri obbligatorio per i vettori stranieri che eseguono anche solo brevi spostamenti di rifiuti sul territorio nazionale. Divieto di applicazione del regime agevolato per la «microraccolta» dei rifiuti oltre ai casi previsti. Necessità di osservare fino al 1° agosto 2014, insieme a quelli Sistri, i tradizionali obblighi di tracciamento dei rifiuti costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto. Questi alcuni dei chiarimenti rintracciabili nelle risposte fornite dal Minambiente ai diversi quesiti posti dalle associazioni di categoria sugli aspetti applicativi del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti e cristallizzate in un «Quadro sinottico» pubblicato sul portale www.sistri.it lo scorso 11 novembre 2013.

Il contesto. Il documento segue a stretto giro la circolare del 31 ottobre 2013 n. 1 con la quale lo stesso Dicastero ha recato i primi chiarimenti sulla legge 125/2013 che, nel convertire il dl 101/2013, ha confermato la partenza del Sistri dal 1° ottobre 2013 per i gestori di rifiuti speciali pericolosi e dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali degli stessi. Il tutto allungando fino al 1° agosto 2014 il periodo di sospensione delle relative sanzioni ma pretendendo, parallelamente ai nuovi obblighi, l’adempimento di quelli già vigenti relativi alle storiche scritture ambientali (cd. «regime transitorio binario»).

Soggetti obbligati al Sistri. A parere del Dicastero gli unici «nuovi produttori» di rifiuti (soggetti rientranti tra i gestori) non soggetti agli obblighi Sistri (in quanto tali, dalla citata data del 1° ottobre 2013) sono quelli che trattano esclusivamente rifiuti «non pericolosi» dai quali producono «rifiuti non pericolosi». Sono invece soggetti al Sistri i vettori esteri che effettuano anche piccoli servizi di autotrasporto all’interno del territorio Italiano (cd. «trasporto di cabotaggio»).

Termini di operatività del sistema. I gestori di veicoli fuori uso sono tenuti ad adottare il Sistri già dal 1° ottobre 2013, e ciò sia nelle loro vesti di recuperatori o smaltitori sia in quelle di «nuovi produttori» di rifiuti. Dalla stessa data del 1° ottobre 2013 sono obbligati i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano anche operazioni di trattamento, recupero e smaltimento dei propri rifiuti. Ciò in quanto, limitatamente a tali operazioni, essi rientrano nel novero dei «gestori». Scatta invece solo dal 3 marzo 2014 (ossia secondo il termine iniziale stabilito per la generalità dei «produttori iniziali» di rifiuti) l’obbligo Sistri per gli enti e le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti.

Obblighi procedurali Sistri. Per il Dicastero la procedura di tracciamento semplificato Sistri prevista per la «micro-raccolta» non è estensibile a tutte le procedure di movimentazione dei rifiuti. La procedura agevolata disegnata dal dm 52/2011 (cd. «Testo unico Sistri) che consente flessibilità di itinerario ed elasticità nei modi e tempi di compilazione delle schede Sistri va infatti applicata solo alle ipotesi cui espressamente si riferisce. Per quanto attiene, infine, agli obblighi dei produttori di rifiuti pericolosi che li consegnano a trasportatori, il Dicastero ricorda come la procedura Sistri imponga la conservazione della copia stampata della scheda Sistri – Area Movimentazione che gli trasmette il gestore (cui i rifiuti sono recapitati) o la segnalazione che la scheda non gli è pervenuta.

Regime transitorio. In più di uno dei pareri recati dal nuovo «Quadro sinottico» il Minambiente sottolinea come durante il (citato) «doppio binario» la copia della nuova «scheda Sistri» prodotta dal trasportatore di rifiuti non sostituisce il tradizionale formulario di movimentazione dei rifiuti, la cui omessa tenuta è sanzionata.

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