di Daniela Ghiandoni e Elena Masini
L’impatto sulla gestione del servizio rifiuti è talmente rilevante che non può non influenzare l’organizzazione di ogni singolo Comune, anche se di modeste dimensioni, ed in particolare la redazione del documento unico di programmazione. Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti e le nuove regole di trasparenza introdotte da Arera (delibere n. 443/2019 e n. 444/2019) contengono degli elementi di straordinarietà che devono essere vissuti da parte degli amministratori come un’opportunità per rivedere le modalità di gestione di un servizio che tocca da vicino la sensibilità dei cittadini. Provando quindi a disegnare un ipotetico iter procedimentale che le amministrazioni locali dovrebbero seguire, si dovrà necessariamente partire dalla redazione del Dup (ovvero dalla nota di aggiornamento al Dup) in cui, nella parte strategica andrebbe individuato l’obiettivo a cui tendere e gli indicatori misurabili che l’ente vuole raggiungere nel periodo di mandato. Gli indicatori potrebbero in qualche modo ricondursi ai target europei contenuti nelle quattro direttive comunitarie del «pacchetto economia circolare», entrate in vigore il 4 luglio 2018 (Direttiva 2018/849-850-851-852/Ue) e che dovranno essere recepite dal legislatore nazionale entro il 5 luglio 2020. Un esempio potrebbe essere quello di considerare la percentuale di riciclo del 55% dei rifiuti urbani (entro il 2025) oppure la riduzione della quota di rifiuti urbani da smaltire in discarica a un massimo del 10% entro il 2035. Oppure l’obiettivo strategico potrebbe limitarsi solo alla revisione organizzativa e contabile derivante dalla riforma Arera. L’obiettivo strategico individuato dovrà poi essere monitorato in sede di controllo strategico, così come previsto dall’articolo 147-ter del Tuel, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, come noto, potrà anche essere assegnato a partner istituzionali dell’ente (ad esempio, società in house) o essere comunque essere comunicato ai soggetti esterni che rientrano a pieno titolo nell’iter procedimentale. Vincere questa sfida, infatti, sarà possibile solo se si assumerà consapevolezza che il procedimento è complesso e che vanno coordinati diversi attori interni ed esterni all’ente. Nella parte operativa del Dup, invece, andranno inseriti tutti quegli elementi di programmazione che risultano necessari per il raggiungimento dell’obiettivo e che sono collegati all’assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali che, nel dettaglio, saranno assegnate in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione. Entrerà in campo poi l’organo esecutivo, il quale dovrà necessariamente individuare un «capo progetto» interno all’ente che possa coordinare tutte le attività ricognitorie e certificative che sono state poste a capo di vari soggetti, anche esterni al comune. Tra gli obiettivi individuabili, coerenti con l’obiettivo strategico, si inseriscono, ad esempio, anche quelli assegnabili alla partecipata che gestisce il servizio rifiuti. Tra essi rileva quello dell’introduzione di un sistema di contabilità basato su dati analitici, verificabili e documentabili, atto a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per attività e comparti in grado di garantire la «separazione contabile» prevista da Arera. In particolare, esso potrebbe basarsi sui seguenti criteri, già previsti nella direttiva Mef del 9 set 2019: a) rilevazioni di contabilita generale che consentano un’attribuzione completa ed esclusiva ad un’unica attivita, oppure ad un unico servizio comune, oppure a un’unica funzione operativa condivisa; b) rilevazioni di contabilita analitica che consentano un’attribuzione completa a un’unica attivita, oppure a un unico servizio comune, oppure a un’unica funzione operativa condivisa; c) informazioni di contabilita industriale laddove l’attivita o il processo produttivo lo richieda. La società dovra inoltre definire i servizi comuni e le funzioni operative condivise in relazione alle operazioni svolte al suo interno, nonche i driver prescelti per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attivita. La riorganizzazione contabile garantirebbe, peraltro, anche il corretto espletamento dell’ordinaria attività di controllo che il socio deve esercitare sulle proprie partecipate.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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