Riconciliazione tra contabilità armonizzata e vincolo della spesa media 2011-2013 del personale da non superare

Dopo aver fugato dubbi sull’ancora vigente limite della spesa media del personale 2011-2013 da non superare, anche per i Comuni e le Regioni oggetto di applicazione del d.l. 34/2019, la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.208/2021) cerca di riconciliare e rendere omogenee le spese precedenti al passaggio alla contabilità armonizzata (media 2011-2013) e quelle successive al passaggio ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata.

La sopravvivenza del limite

I giudici contabili campani confermano come, il limite della spesa media sostenuta nel periodo 2011-2013, quale importo statico, sia sopravvissuto anche con riferimento alle nuove regole dettate dal decreto legge n.34/2019, dove è stato inserito un ulteriore limite per i soli Comuni e le Regioni, riferito alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, data dal rapporto tra spesa del personale (al netto dell’IRAP) e i primi tre titoli delle entrate al netto del FCDE. I due vincoli rappresentano un ambito applicativo diverso, in quanto il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre l’obbligo di contenimento espresso dall’art. 1, comma 557 quater (spesa media 2011-2013), è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge.

Il passaggio all’armonizzazione

il Legislatore dell’armonizzazione ha previsto “procedure ad hoc” (v. § 5.2 Allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011 ss.mm.ii.) onde garantire, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di contabilità, un confronto tra valori omogenei per la verifica dei vincoli di finanza pubblica sul personale. A tal fine, nel 2015, primo anno di applicazione del nuovo principio, ciascun ente ha dovuto stanziare, nel proprio bilancio, una spesa di personale riferita ad un’annualità completa per consentire un raffronto, tra dati omogenei, rispetto al parametro di riferimento relativo al vincolo di finanza pubblica. Il citato allegato, ha disposto che “il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa [tuttavia] /a registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”. Il medesimo principio contabile prevede che il trattamento retributivo fisso e continuativo, consenta l’imputazione, nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio [stesso], per l’intero importo “(. . .) in quanto caratterizzat[o] da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche [nel caso] di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest’ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate”.

In merito al trattamento accessorio del personale, il principio contabile ha distinto il caso in cui entro la fine dell’esercizio finanziario (i) sia già avvenuta la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo da quella in cui (ii) sia intervenuta solo l’approvazione del fondo per la contrattazione decentrata e, ancora, da (iii) quella in cui anche questa sia mancata.

(i) Nel primo caso, facendo applicazione del principio dell’esigibilità, la registrazione dell’impegno avviene nello stesso esercizio di sottoscrizione del CDI, con imputazione del trattamento accessorio e premiante agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

(ii) Qualora, invece, alla fine dell’esercizio, sia intervenuta la formale delibera di costituzione del fondo e la certificazione dei revisori (ex art. 40 T.U.P.1.), ma non la sottoscrizione del contratto decentrato, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano comunque definitivamente vincolate andando a finanziare il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” il quale presenta natura di “spesa vincolata”. Pertanto, le risorse a ciò destinate, in quanto vincolate, sono iscritte nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente a copertura degli impegni imputati, per le medesime finalità, nell’esercizio successivo a quello della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

(iii) Infine, nel caso in cui al termine dell’esercizio non sia intervenuta nemmeno la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Risposte alle domande del Sindaco

Domanda

Ai fini della riconciliazione dei valori, le prime due domande poste dal Sindaco sono state le seguenti, ovvero se nel raffronto devono o meno essere conteggiate le seguenti spese:

  1. a) retribuzioni di risultato spettanti al Segretario Comunale per gli anni pregressi e non liquidate. I relativi importi vengono reimputati di anno in anno e così anche nell’esercizio 2021;

(b) retribuzioni di risultato dei titolari di posizioni organizzative degli anni pregressi e non liquidate. I relativi importi vengono reimputati di anno in anno e così anche nell’esercizio 2021.

Risposta

Per il Collegio contabile, come chiarito dai principi contabili, è necessario fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno, con la conseguenza che anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. Pertanto, non potrà essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. Ai fini esemplificativi, nel calcolo occorre includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, e con le precisazioni sopra riportate, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio N, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi inclusi quelli relativi all’anno N-1 e precedenti, reimputati all’anno N; al contrario, saranno da escludere quegli impegni che, venendo a scadenza nell’esercizio N+1, dovranno essere imputati a tale successivo esercizio.

Domanda

Altre spese oggetto di richiesta riguardano:

(c) oneri da contenzioso riguardante il personale (sentenze esecutive e impegni non assunti nell’anno precedente per utilizzo in comando di dipendente di altro ente e per reggenza segretario comunale), da riconoscere come debiti fuori bilancio e finanziati con avanzo di amministrazione.

Risposta

Anche in questo caso il criterio discretivo è da individuarsi nella “esigibilità” con la peculiarità che, qualora il riconoscimento sia avvenuto dopo la scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. Evidenzia a tal fine il Collegio contabile che, la presenza di debiti fuori bilancio, specialmente se sistematica e consistente, con riferimento a spese obbligatorie come quelle del personale, integra una grave irregolarità contabile sostanziandosi nella non programmazione o sottostima di spese indifferibili.

 Domanda

 (d) parte stabile del fondo del trattamento accessorio anno 2020 dei dipendenti, non costituito entro il 31.12.2020 e finanziato con le risorse vincolate dell’avanzo di amministrazione.

Risposta

In questo caso, in assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, non potranno essere incluse, nel calcolo del costo di personale dell’anno N, le risorse “stabili”, confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato del medesimo esercizio, destinate a dare copertura alle obbligazioni che si perfezioneranno nel successivo esercizio (N+1) a seguito dell’avvio e completamento del procedimento di contrattazione decentrata. Di conseguenza, le predette risorse, ove tradottesi in impegni formali, graveranno sulla spesa di personale dell’esercizio N+1.

Domanda

 (e) arretrati contrattuali non pagati negli anni precedenti, nonostante sia stato accantonato il fondo per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

Risposta

In questo caso le disposizioni legislative recate dall’art.1, comma 557, della legge finanziaria del 2007 escludono in modo espresso dal calcolo del limite gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

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