Riaccertamento parziale dei residui per la gestione nei primi mesi dell’anno

il sole24ore
9 Gennaio 2020
Modifica zoom
100%

di Anna Guiducci

Dal 1° gennaio sarà possibile reimputare all’esercizio in corso entrate e spese correlate, derivanti da contributi a rendicontazione e da operazioni di indebitamento. Il principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011 stabilisce, infatti, le modalità con le quali effettuare il riaccertamento parziale dei residui, al fine di consentire la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell’esercizio precedente ma da reimputare all’esercizio in corso. Sempre da gennaio sarà inoltre possibile reimputare le obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. Le operazioni di riaccertamento parziale dei residui possono essere approvate con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. La successiva delibera della giunta di riaccertamento ordinario dei residui dovrà prendere atto e recepire gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. La delibera, da adottare annualmente previo parere dell’organo di revisione contabile, trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario. Il riaccertamento ordinario è quindi atto propedeutico all’approvazione da parte della stessa giunta degli schemi di rendiconto. Poichè il riaccertamento dei residui si configura come attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In questo caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Diverse dalle operazioni di riaccertamento parziale dei residui sono le variazioni di esigibilità della spesa per investimenti. In questo caso, l’ articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del Tuel demanda alla giunta la possibilità di effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5, del Dlgs 118 del 2011 entro i termini di approvazione del rendiconto. Dopo il 31 dicembre, quindi, le variazioni di esigibilità necessarie a determinare l’importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato da rappresentare nel rendiconto non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui e, in caso di urgenza, occorre procedere con delibera di giunta, autonoma rispetto al riaccertamento ordinario. La delibera di riaccertamento ordinario deve tuttavia tenere conto delle variazioni di esigibilità già adottate, ai fini della determinazione definitiva del Fpv di spesa dell’anno precedente. Queste variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui. La delibera di giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. È tuttavia utile precisare che se la necessità di adeguare il crono-programma dei lavori fosse risultata già evidente entro fine anno, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio, in attuazione dell’articolo 175, comma 3, lettera f) del Tuel.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento