Riaccertamento ordinario dei residui e debiti fuori bilancio

I magistrati contabili si sono soffermati, nell’esame del conto consuntivo di un comune, sulle seguenti maggiori criticità: riaccertamento ordinario dei residui attivi, debiti fuori bilancio…

28 Maggio 2018
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I magistrati contabili si sono soffermati, nell’esame del conto consuntivo di un comune, sulle seguenti maggiori criticità:
a) riaccertamento ordinario dei residui attivi e la mancata motivazione delle ragioni del loro mantenimento o cancellazione parziale o totale da parte dei responsabili delle relative entrate,
b) la natura dei debiti fuori bilancio.

Riaccertamento ordinario dei residui

La Corte dei conti, sezione regionale per la Puglia (deliberazione n.48/2018) ha evidenziato che nell’esame delle motivazioni da parte dell’ente locale esaminato vi fosse carenza di motivazione avuto riguardo alla dimostrazione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione, nonché una mancanza di motivazione in merito al mantenimento o eventuale cancellazione parziale o totale dei residui attivi. La risposta dell’ente all’evidenza delle citate criticità è stata quella di evidenziare che le attività poste in essere erano coerenti con le disposizioni previste dall’art.228 del Tuel per cui i vari responsabili dei Settori, responsabili dell’entrata e della spesa, unitamente con il responsabile del settore finanziario provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, le ragioni del loro eventuale mantenimento. In effetti il comma 3 dell’art.228 citato prevede che prima della formalizzazione del rendiconto della gestione l’ente debba verificare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio. Pur rassicurando l’ente che non sono stati conservati residui cui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate, tuttavia, è stato evidenziato un problema di comunicazione e di mancanza di sinergia tra i vari organismi preposti alle fasi di impegno e accertamento, rassicurando i magistrati contabili sulla necessaria verifica della procedura al fine di rendere la stessa più fluida. Precisa a tal fine, il Collegio contabile, come il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, dovrebbe in prospettiva ridimensionare fortemente sia i residui attivi che passivi, anche a fronte del calcolo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale. In tema di residui, altro richiamo effettuato all’ente riguarda la corretta loro re imputazione, sollecitando l’ente a predisporre urgentemente un sistema di procedure contabili adeguate all’importanza di tali componenti attive e passive.

Debiti fuori bilancio

In considerazione della numerosità dei debiti fuori bilancio censiti dall’ente, il Collegio contabile precisa in via preliminare come i debiti fuori bilancio siano disciplinati dall’art.194 del Tuel il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all’art. 193 comma 2 del Tuel, gli enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente per l’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi contabili.
Inoltre, l’art. 183, comma 8, del Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; la violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Precisato quanto sopra, il Collegio contabile stigmatizza il fatto che tali debiti non solo alterano l’equilibrio della gestione, ma possono anche preludere a situazioni di dissesto ed uno slittamento del riconoscimento del debito in un esercizio successivo a quello effettivo di maturazione, ad esempio, viola il principio di veridicità dei documenti e delle risultanze contabili e, nel contempo, altera le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio. Infatti, il superamento del valore dell’1% delle entrate correnti nel triennio di riferimento, comporta anche lo sforamento del parametro di deficitarietà n.8.

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