Riaccertamento dei residui: ruolo e responsabilità dell’organo di revisione

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

2 Marzo 2023
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“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”.

Sintetizzando, il riaccertamento dei residui:
– è obbligatorio,
– è annuale,
– si effettua prima del rendiconto,
– è un atto gestionale complesso,
– riguarda tutti i residui attivi e tutti i residui passivi,
– è esplicitato negli schemi del conto del bilancio, distinto per ciascuna tipologia di entrata e programma di spesa,
– si effettua con apposita delibera di Giunta prima del rendiconto, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione.

In merito al ruolo e alla responsabilità dell’Organo di revisione (che deve dare il proprio parere sulla delibera di Giunta che approva il riaccertamento dei residui) si veda la seguente giurisprudenza:

– In merito all’accertamento dei residui, la Corte dei Conti per la Basilicata, con deliberazione n.3/2021, estende le proprie verifiche ad “appurare se l’Organo di revisione abbia effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito e in ordine all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno (cfr. allegato 4/2, punto 9.1, del D. Lgs. n. 118/2011); accertare se, acquisito l’elenco dei crediti per anno di formazione, l’Organo di revisione abbia accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota con motivate tecniche di campionamento.”.

– La successiva deliberazione 16/6/2021, n. 54, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata, precisa:
“La Sezione, … vista anche la notevole incidenza di residui vetusti, ritiene necessario che l’ente provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011) …. Risulta, inoltre, necessario che l’Organo di revisione – effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste, preliminarmente al rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui, in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – riferisca dettagliatamente a questa Sezione.”.

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