Revisori dei conti

È illegittima la delibera del consiglio comunale di nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti nel caso in cui l’avviso pubblico prevedeva che gli interessati all’incarico “in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2 dell’art. 100 del d.lgs. n. 77 del 1995”, dovessero “obbligatoriamente allegare alla comunicazione di disponibilità ad essere nominati nell’incarico, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra ed un adeguato curriculum vitae” ed il soggetto nominato Presidente si sia limitato ad allegare un curriculum nel quale, nell’elenco “titoli posseduti” indica, tra gli altri, “revisore dei conti” e “revisore contabile”, senza dichiarare espressamente, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso del requisito dell’iscrizione al registro dei revisori contabili. Essendo stato previsto dall’avviso pubblico disciplinante il procedimento per il conferimento dell’incarico che alla domanda dovessero essere obbligatoriamente allegati i titoli comprovanti il possesso dei requisiti e non avendo provveduto il controinteressato ad allegare alcun documento, né alcuna dichiarazione sostitutiva, il comune non avrebbe dovuto prendere in considerazione la domanda al fine della nomina a presidente del collegio dei revisori. La delibera comunale impugnata con la quale è stato conferito l’incarico controverso al controinteressato, pertanto, è illegittima per eccesso di potere desumibile dalla violazione dell’avviso pubblico adottato dallo stesso comune per disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico.

(TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, sentenza del 10 giugno 2010, n. 1089)

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