di Vincenzo Giannotti
Parere del Viminale. In assenza di consolidamento l’ente valuta le situazioni concrete
Non può essere dipendente di una società partecipata
E’ indubbio che le funzioni del revisore siano state ampliate dalla normativa includendo anche le attività di verifica e controllo sulle società partecipate, con la conseguente incompatibilità del revisore dell’ente locale che sia al tempo stesso dipendente di una delle società partecipate. In questo caso, infatti, il revisore potrebbe non assicurare la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà, qualora la società rientri nel perimetro di consolidamento. Pertanto, secondo i tecnici del Viminale (parere del 28 settembre 2021) in assenza dei presupposti del consolidamento della società partecipata, mancando in questo caso il chiaro riferimento legislativo (art.236, comma3, del Tuel) teso a evitare una commistione delle attività del revisore quale soggetto controllore e controllato, spetterà all’ente valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità alla nomina del revisore. Il caso
A seguito del sorteggio di un revisore in un ente locale, quest’ultimo ha chiesto un parere alla Prefettura, al fine di verificare eventuali cause di incompatibilità del revisore che risulta al contempo responsabile finanziario, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, di un consorzio partecipato dal medesimo ente. La normativa di riferimento La questione di incompatibilità del dipendente, sollevata da un consigliere di minoranza, fa espresso riferimento all’art.236 del Tuel che, oltre al rimandare alle diposizioni di cui all’art.2399 c.c. sulle incompatibilità, stabilisce al terzo comma che «i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso». A sua volta, il primo comma dell’art.2399 cc, alla lettera c), ha stabilito che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: «coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza». La citata normativa è tesa ad assicurare la garanzia dell’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Le indicazioni del Viminale
A dire dei tecnici ministeriale non vi sono dubbi sul fatto che, la recente normativa, abbia esteso all’organo di revisione specifici controlli sulle società non quotate partecipate dall’ente locale, precisando all’art.147-quater del Tuel che «i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni». Ciò comporta che, l’obbligo di stilare un bilancio consolidato, che comprenda i risultati della gestione anche del consorzio, potrebbe indurre ad una sovrapposizione della posizione del revisore quale soggetto al tempo stesso controllore e controllato, con evidente violazione del principio di imparzialità e di indipendenza. In mancanza, tuttavia, dell’obbligo di consolidare la società, come nel caso di specie, in quanto non rientrante nel perimetro di consolidamento, renderebbe la sua posizione non incompatibile. In ogni caso, spetterà all’ente valutare l’opportunità o meno della nomina del revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal comune nell’ambito consortile, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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