di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 182/2019 Qualora un ente, in seguito ad accertamento di un errore di calcolo, proceda alla rettifica della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, deve conseguentemente adeguare l’asticella del «limite del tetto del salario accessorio», previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Lo ha desico la sezione di controllo del Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 182/2019 che affronta alcune delicate questioni sul tema. Il quesito Un ente locale ha posto all’attenzione della magistratura contabile piemontese alcune questioni relative alla disciplina contabile in tema di fondo delle risorse decentrate. In primo luogo l’ente si è interrogato sull’effettiva portata del principio contabile contenuto al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 nell’ipotesi in cui non sia stato costituto il fondo delle risorse decentrate e contemporaneamente non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto integrativo. E ancora, come questo principio contabile debba essere inteso nella diversa ipotesi in cui la costituzione del fondo sia avvenuta regolarmente ma sia, invece, mancata la sottoscrizione del contratto integrativo. Altra questione attiene alla possibilità per l’ente di individuare una nuova asticella al «limite del tetto del salario accessorio» nel caso in cui, a seguito di verifica, si accerti l’esistenza di errori di calcolo in occasione della composizione e della determinazione della parte stabile del fondo (nel caso in questione, sottostimato). La risposta Con riferimento ai primi due quesiti i magistrati contabili piemontesi non fanno altro che confermare l’orientamento della giurisprudenza contabile ormai consolidato sul tema. Pertanto, nell’ipotesi di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, è fatta salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, la quale deve essere qualificata (nel fondo degli anni successivi) come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. Insuperabile, poi, il principio contabile della sottoscrizione tempestiva del contratto decentrato, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento è possibile «trasportate» soltanto le risorse del fondo di parte stabile. Queste risorse andranno qualificate (nel fondo degli anni successivi) come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza non potranno stabilizzarsi e, pertanto, andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo. Di maggiore interesse è sicuramente la risposta fornita al terzo quesito. La Corte dei conti del Piemonte, partendo dal presupposto che il limite del «tetto del salario accessorio» è da intendersi riferito all’ammontare legittimamente calcolato dei fondi in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, ritiene possibile, qualora emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili, procedere alla rimodulazione del predetto limite di spesa. Ad analoga conclusione era giunta qualche anno fa anche la Ragioneria generale dello Stato con parere protocollo n. 194517/2017. I tecnici del Tesoro avevano, infatti, affermato che il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio (prima dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, poi dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 e da ultimo dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017) è da intendersi riferito all’ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e non, piuttosto, all’ammontare di salario accessorio effettivamente erogato negli anni presi a riferimento. Pertanto, è possibile rettificare il valore del «limite del tetto del salario accessorio» a seguito di un intervento correttivo della parte fissa del fondo delle risorse decentrate.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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