di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi, 01/03/2024)
Residui, riaccertamento a misura di Pnrr.
Nell’ambito del riaccertamento ordinario dei residui e, più in generale, di consuntivazione dell’esercizio finanziario 2023 un’attenzione particolare deve essere dedicata ai movimenti contabili relativi al Pnrr, che vanno trattati alla luce della specifica disciplina contabile dettata dal legislatore. In particolare, viene in considerazione l’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021, che ha introdotto la possibilità per gli enti locali di accertare le risorse del Pnrr sulla base della deliberazione formale di ripartoo assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.
Tale previsione deroga il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, in base al quale la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Nel caso del Pnrr, invece, l’ente può accertare l’entrata e quindi autorizzare l’impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L’imputazione dell’entrata deve seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. È bene rimarcare che l’art. 15, comma 4, si limita a prevedere una mera facoltà, non un obbligo.
Pertanto nulla vieta di accertare solo in base eda seguito della comunicazione formale degli impegni da parte dell’amministrazione erogante. Tuttavia, eventuali ritardi da parte di quest’ultima non potrebbero rappresentare un’esimente per i soggetti attuatori in casi di mancato rispetto delle stringenti scadenze imposte ai fini dell’attuazione del Pnrr. È quindi opportuno avvalersi della deroga per accelerare le procedure contabili. Questa deroga comporta conseguenze anche sul riaccertamento dei residui.
In proposito, Arconet, nella riunione del 12/04/2017, aveva affermato che, se la rendicontazione nonè annuale, l’esigibilità dell’entrata non può essere correlata alla realizzazione della spesa, ma dipende dall’effettiva esigibilità dei contributi, di fatto imponendo la reimputazione dell’entrata anche a fronte di spesa effettuata ma non ancora rendicontata. Invece, per il Pnrr, sarà sempree comunque la spesa a comandare, evitando pericolosi disallineamenti di competenza. Una disciplina particolare riguarda le misure Pnrr relative al digitale, per le quali la rendicontazione si basa sul meccanismo “lump sum”. In tal caso, l’esigibilità dell’entrata si concretizza solo con l’asseverazione degli obiettivi, per cui prima di tale passaggio non si possono mantenere residui attivi.
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 1° marzo 2024
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