Reprimenda dei giudici contabili per rilevante scostamento tra previsione di entrate e dati a consuntivo

22 Luglio 2019
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In fase di controllo dei bilanci di previsione e consuntivi di un Comune, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 3 luglio 2019 n.181) ha evidenziato un sensibile scostamento tra previsioni e dati a consuntivo, in quanto le entrate complessivamente previste risultavano due volte superiori agli accertamenti di competenza rilevanti nei conti consuntivi per due anni di seguito.

Le maggiori criticità

L’anomalia tra stanziamenti definitivi nel bilancio di previsione ed accertamenti rilevati nel conto consunto, particolare enfasi è stata posta sulle entrate del Titolo IV il cui rapporto tra accertamento e stanziamenti definitivi risultava pari al 36,80%.

Alle richiesta di chiarimenti l’ente evidenziava che detto scostamento dipendeva dalle seguenti ragioni: a) Contributi a rendicontazione rinviati all’anno successivo; b) Contributo concesso ma non finanziato dalla Regione; c) Entrate da alienazioni non realizzate (rinviate all’anno successivo). Per identiche ragioni anche gli scostamenti realizzati dal lato delle spese risentivano dal rinvio all’anno successivo delle correlate entrate. Inoltre, ha precisato il comune come parte delle attività legate alla gestione della spesa in conto capitale hanno subito un rallentamento dovuto a carenza di personale presso l’Ufficio tecnico.

Il commento dei dati dei giudici contabili

Di dati inviati emerge, a parere del Collegio contabile, una oggettiva difficoltà dell’ente nell’attuare in sede gestionale quanto preventivato con possibilità di dover intervenire in corso di esercizio con misure finalizzate ad assicurare il riequilibrio.

Ricorda, quindi, il Collegio contabile come l’art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D. Lgs. 267/2000 prevedono che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo si prevede a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni sostenute da questa Sezione in ordine all’esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. In tale contesto, l’analisi gestionale “… permetterà, anche, di valutare se l’attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l’esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione”.

Sulla questione la Sezione delle Autonomie ha richiamato l’attenzione che tutti i dirigenti e responsabili di servizio degli enti territoriali devono prestare soprattutto nelle fasi di costruzione e formalizzazione dei cronoprogrammi progettuali. Il principio in oggetto, non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale e a conclusione di essa. Peraltro, in tale ambito, va considerato che gli esiti gestionali vengono compendiati nel risultato di amministrazione quale dato di sintesi dell’intera gestione finanziaria del comune, la quale – per effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa – può avere quale esito l’avanzo, il disavanzo o il pareggio.

Secondo, quindi, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.23/2013) “… l’art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall’art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché’ l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”. L’analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l’attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l’esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione”.

In altri termini, per il Collegio contabile veneto, il principio enunciato dalla nomofilachia contabile deve essere rispettato non solo nella fase previsionale ma va confermato anche nella gestione annuale.

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