di Patrizia Ruffini
Via libera della Conferenza Stato-Città al decreto relativo al rendiconto delle multe al codice della strada: entro il 31 maggio 2020 i responsabili dei servizi finanziari degli enti locali dovranno relazionare sugli utilizzi vincolati dei proventi 2019; entro il successivo 30 giugno dovranno effettuare i primi versamenti riferiti sempre all’anno 2019 e poi dovranno saldare gli arretrati dal 2012. Dopo anni di attesa, la settimana scorsa ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza, il decreto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Dlgs 285/1992 che stabilisce il modello di relazione annuale da inviare al ministero e le regole per il versamento dei proventi. Proventi dalle multe che nell’ultimo anno chiuso hanno fatto entrare nelle casse degli enti quasi 2 miliardi di euro. La novità interessa Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di comuni (compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano). Questi enti sono obbligati a trasmettere per via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a quello dell’Interno una relazione con i dati relativi ai proventi di propria spettanza previsti dal comma 1 dell’articolo 208 e dal comma 12-bis dell’articolo 142 e la loro destinazione. La relazione al Viminale Più specificatamente la relazione, da inviare entro il 31 maggio di ogni anno, richiede l’indicazione dei proventi delle sanzioni relative all’anno precedente, come risultano dal rendiconto, tenendo distinti i proventi in generale, da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, dovranno essere ripartiti tra: proventi di intera spettanza dell’ente locale (per multe comminate da propri organi di polizia, su strade di competenza o in concessione); proventi derivanti da attività eseguite su strade non di proprietà dell’ente da cui dipende l’organo di polizia (che devono essere ripartiti al 50 per cento tra ente proprietario delle strade ed ente da cui dipende l’organo accertatore); proventi da attività di accertamento eseguito da organi di polizia dipendenti da altri enti su strade di proprietà dell’ente. In sede di prima applicazione, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate sulle violazioni accertate nel corso dell’anno 2019, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi, saranno poi contabilizzati anche i proventi incassati su violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità. Sarà il responsabile del servizio finanziario (o il segretario), e non il comandante della polizia locale, a sottoscrivere la relazione. Dovranno essere comunicati, secondo istruzioni ministeriali che saranno fornite entro il 31 marzo 2020, anche i dati per gli anni precedenti, a partire dal 2012, qualora questi non siano già disponibili nei consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o nei dati della banca dati delle amministrazioni pubbliche. Versamento delle somme a regime e degli arretrati A partire dall’anno 2020, il versamento dei proventi dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento agli incassi al 31 dicembre dell’anno precedente. Le somme incassate nell’anno 2019, invece, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2020. Inoltre, saranno da effettuare anche i versamenti relativi agli anni precedenti il 2019, secondo modalità e tempistiche che dovranno essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro tale termine. Sanzioni e controlli In caso di inadempimento o di difformità rispetto a quanto previsto dalla legge, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il ministero dell’Interno, richiederà all’ente locale di trasmettere i dati insieme ai chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti, come previsto dalla legge. I ministeri potranno altresì condurre dei controlli a campione presso le sedi degli enti locali. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile entro il termine del 31 maggio, l’invio potrà slittare al 30 settembre 2020. Ora occorre attendere la firma del decreto e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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