Rendiconti, faro sui contenziosi

ItaliaOggi
9 Aprile 2021
Modifica zoom
100%

di Matteo Barbero

Le indicazioni della Corte dei conti in vista della chiusura dei consuntivi 2020
Il Fondo va accantonato anche a fronte di rischi remoti
Rendiconto 2020, fari puntati sugli accantonamenti. Il questionario recentemente diffuso dalla sezione autonomie della Corte dei conti ha riportato sotto i riflettori il tema del fondo contenzioso e, più in generale, del fondo passività potenziali, evidenziando la difformità fra le indicazioni dei principi e dei magistrati contabili. Secondo l’allegato 4/2 del dlgs 118/2011 (punto 5.2, lett h)) l’obbligo di accantonamento scatta «nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva». Sulla stessa lunghezza d’onda , ma con maggiore precisione, si collocano anche i criteri fi ssati dall’Organismo italiano (espressamente richiamati nel questionario), che demandano ad ogni ente l’onere di svolgere un’analisi dell’alea di soccombenza, distinguendo le fattispecie di rischio probabile, possibile e remoto. La soccombenza è probabile quando il suo verificarsi è ritenuto verosimile e quindi concretizzabile. Le relative passività quindi sono da considerarsi esistenti ma con esito incerto che si risolverà in futuro. Basti pensare ad una causa per la quale il giudice abbia già formulato una proposta di conciliazione, ovvero nella quale l’ente abbia perso nell’ultimo grado di giudizio. In tal caso, l’accantonamento è necessario nell’an e anche agevolmente quantifi cabile nel quantum. Si classifica come passività possibile quella, seppure legata ad eventi futuri, si caratterizza per un’esistenza probabile scarsamente definibile, tale da rendere non verosimile la realizzazione dell’evento. In tal caso, non sussiste l’obbligo di accantonamento (anche perché mancano parametri per la quantifi cazione), ma solo quello di indicare la controversia nella nota integrativa o nella relazione al rendiconto. Infine, la soccombenza è considerata remota quando si configura solo a seguito di un evento eccezionale, non preventivabile dall’ente. In tali casi, a rigore, non sussiste neppure l’obbligo di menzionarle nei documenti contabili. Molto più restrittive le indicazioni di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo le quali il fondo deve essere accantonato anche a fronte di rischi solo possibili o addirittura remoti. Possono essere richiamate al riguardo le recenti deliberazioni della Basilicata n. 1/2021, della Liguria n. 71/2020 e n. 108/2020, del Lazio n. 112/2020, della Campania n. 125/2019 e del Trentino Alto-Adige n. 57/2019. E’ bene precisare, tuttavia, che siamo pur sempre nel terreno delle stime o delle congetture, ovvero di valutazioni slegate da parametri oggettivi, ma che riflettono considerazioni soggettive del valutatore. Ciò che conta, quindi, è che esse risultino ragionevoli e quindi adeguatamente motivate, senza che l’esito negativo della controversia possa di per sé ed automaticamente fondare la responsabilità dell’ente e di chi opera in nome e per conto del medesimo.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento