Rendicontazioni fai-da-te, stop

Italiaoggi
8 Aprile 2024
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di MATTEO BARBERO (05/04/2024)
Il ministero dell’interno ha censurato l’invio tramite pec delle certificazioni ex art.158 Tuel
In arrivo modelli ad hoc per ogni linea di finanziamento
Il Viminale stoppa le rendicontazioni fai-da-te. Con un comunicato diffuso dalla Direzione centrale per la finanza locale, il ministero dell’Interno ha censurato l’invio a mezzo pec delle certificazioni predisposte ai sensi dell’art. 158 del Testo unico enti locali (dlgs n.267/2000) a seguito dell’assegnazione di contributi erariali. Al fine di facilitare gli enti ad assolvere a tale adempimento, di volta in volta verrà realizzato un modello informatizzato di certificato per ogni linea di finanziamento, che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (“Area certificati – Tbel, altri certificati”). Ogni qualvolta verrà realizzato sulla predetta piattaforma l’apposito modello di rendicontazione, uno per ogni singola linea di finanziamento, ne verrà data preventiva comunicazione a tutti gli enti interessati fornendo anche chiarimenti per la predisposizione degli stessi. Il ministero invita quindi gli enti locali a non trasmettere certificazioni di rendicontazione con posta certificata o altre modalità che determinerebbero soltanto un aggravio delle procedure amministrative. Inoltre, specifica il Viminale, tutti gli enti locali che hanno già trasmesso di propria iniziativa certificati di rendiconto saranno tenuti a riprodurre detta certificazione solo dopo aver ricevuto l’invito ad assolvere a tale adempimento. Rimane però la questione sulla effettiva utilità di questo canale. Ricordiamo che l’art. 158 riguardai soli contributi a carattere straordinario- ossia destinati a specifiche finalità e che devono essere rendicontati annualmente entro il 28 febbraio – e non quelli ordinari, erogati per il generale funzionamento dell’ente. Da sempre regna una certa incertezza sull’effettivo perimetro dell’obbligo, sancito addirittura a pena di revoca dell’assegnazione. Per molti contributi straordinari, infatti, sono previste modalità di rendicontazione specifiche, ma solo in alcuni casi la relativa disciplina si ricorda di specificare che tale modalità assorbe quella prevista dalla norma generale. Lo stesso ministero dell’Interno aveva provato a fare chiarezza con il proprio “Manuale delle procedure di controllo dei contributi agli investimenti della finanza locale”, approvato con provvedimento del Direttore centrale per la finanza locale del 19 dicembre 2022, riepilogando quelli per i quali sussiste l’obbligo di trasmettere il rendiconto entro il 28 febbraio. Tuttavia, i relativi elenchi sono rapidamente invecchiati, complice la fantasia del legislatore, che ogni anno istituisce nuovi finanziamenti settoriali. E pensare che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza 370/2003, ha affermato che “per il finanziamento delle normali funzioni di regioni ed enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo”, mentre altri possibili finanziamenti (eventualmente vincolati) a carico del bilancio statale sarebbero ammissibili solo nelle ipotesi e per le finalità tassativamente previste” dall’art. 119, comma 5, Cost.. Ossia sotto forma di risorse aggiuntive e interventi speciali destinati a specifici enti e non, come quasi sempre accade, ad interi comparti.
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 5 aprile 2024

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