I giudici contabili del Lazio hanno rilevato l’inadempienza da parte di diversi enti locali (compresa Roma Capitale) nell’invio della relazione di fine mandato, nei tempi previsti dalla normativa, a nulla rilevando lo spostamento delle elezioni. Infatti, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 Tuel), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato” (Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021). Un caso a parte ha riguardato l’invio nei termini, ma il grave inadempimento di un comune che, nella propria relazione, ha omesso di citare una precedente deliberazione della Sezione regionale, per inadempimento del medesimo comune in merito alle società partecipato. Con la deliberazione n.95/2021 la Corte dei conti del Lazio, ha ordinato all’ente locale di provvedere in merito.
I contenuti della relazione
L’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 149/2011, fornisce la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Al fine di facilitare gli enti locali nella sua redazione, il d.m. 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, ha fornito uno schema tipo. Inoltre, al fine di rendere noto ai cittadini l’attività della consiliatura, tali relazioni “sono divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”.
La relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione contabile, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La mancanza di redazione o pubblicazione della relazione comporta un particolare impianto sanzionatorio, stabilito dall’art.4 del d.lgs. n.149/2021, secondo cui in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
L’inadempimento del Comune
Nella verifica della relazione di fine mandato del Sindaco di un comune laziale, inoltrata alla Corte solo dopo specifico sollecito, si evince il mancato rispetto dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 laddove impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli “eventuali rilievi della Corte dei conti” (lett. b).
Nella relazione del Comune, invece, è assente un commento alla delibera della medesima Sezione con la quale è stato accertato l’inadempimento del Comune all’obbligo di adottare, entro il 31/12/2019 e il 31/12/2020, le deliberazioni consiliari di revisione periodica di cui agli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 e al 31/12/2019 e ai correlati obblighi di comunicazione alla Sezione.
In questo caso, l’ente locale, pur avendo rispettato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera della medesima Sezione di controllo.
L’inadempimento dell’ente è da considerarsi grave, in quanto l’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.
Conseguenze
In ragione dell’assenza di tale documento fondamentale, la Corte ha intimato all’ente locale di ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, nella parte mancante la precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo, della propria azione amministrativa (Corte costituzionale, sent. n. 198/2012), pubblicando sul proprio sito istituzionale la presente delibera.
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