Relazione di fine mandato. Grave inadempimento non inserire i rilievi della Corte

I giudici contabili del Lazio hanno rilevato l’inadempienza da parte di diversi enti locali (compresa Roma Capitale) nell’invio della relazione di fine mandato, nei tempi previsti dalla normativa, a nulla rilevando lo spostamento delle elezioni. Infatti, nel caso di fisiologico svolgimento integrale  della  consiliatura,  il  dies  a  quo,  dunque,  è  la  scadenza  del  mandato,  ossia  la  fine  dei  5  anni  decorrenti  dalla  data  della  prima  elezione  (art.  51  Tuel),  indipendentemente  dalla  data  delle  nuove  elezioni;  in  tal  caso  la  relazione  di  fine  mandato  deve  essere  redatta  non  oltre  il  sessantesimo  giorno  antecedente  la  data  di  scadenza  del  mandato”  (Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021). Un caso a parte ha riguardato l’invio nei termini, ma il grave inadempimento di un comune che, nella propria relazione, ha omesso di citare una precedente deliberazione della Sezione regionale, per inadempimento del medesimo comune in merito alle società partecipato. Con la deliberazione n.95/2021 la Corte dei conti del Lazio, ha ordinato all’ente locale di provvedere in merito.

I contenuti della relazione

L’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 149/2011, fornisce la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

  1. a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  2. b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  3. c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  4. d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  5. e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  6. f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di facilitare gli enti locali nella sua redazione, il d.m. 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, ha fornito uno schema tipo. Inoltre, al fine di rendere noto ai cittadini l’attività della consiliatura, tali relazioni “sono divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”.

La relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione contabile, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La mancanza di redazione o pubblicazione della relazione comporta un particolare impianto sanzionatorio, stabilito dall’art.4 del d.lgs. n.149/2021, secondo cui in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

L’inadempimento del Comune

Nella verifica della relazione di fine mandato del Sindaco di un comune laziale, inoltrata alla Corte solo dopo specifico sollecito, si evince il mancato rispetto dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 laddove impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli “eventuali rilievi della Corte dei conti” (lett. b).

Nella relazione del Comune, invece, è assente un commento alla delibera della medesima Sezione con la quale è stato accertato l’inadempimento del Comune all’obbligo di adottare, entro il 31/12/2019 e il 31/12/2020, le deliberazioni consiliari di revisione periodica di cui agli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018 e al 31/12/2019 e ai correlati obblighi di comunicazione alla Sezione.

In questo caso, l’ente locale, pur avendo rispettato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera della medesima Sezione di controllo.

L’inadempimento dell’ente è da considerarsi grave, in quanto l’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.

Conseguenze

In ragione dell’assenza di tale documento fondamentale, la Corte ha intimato all’ente locale di ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, nella parte mancante la precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo, della propria azione amministrativa (Corte costituzionale, sent. n. 198/2012), pubblicando sul proprio sito istituzionale la presente delibera.

Gli equilibri di bilancio degli enti locali

Gli equilibri di bilancio degli enti locali

La gestione dell'ente locale richiede una necessaria e continua verifica di tutti gli equilibri finanziari ed economici, spesso collegati tra loro, che garantiscano il corretto e sano governo del comune.  

Il responsabile economico-finanziario deve monitorare continuamente tutti gli equilibri del sistema di bilancio, attuando le politiche necessarie al mantenimento o al recupero degli equilibri e valutare i riflessi che la gestione ha su ciascun equilibrio nonché le ripercussioni sulle rilevazioni economico-patrimoniali.

Oltre alle norme e ai principi contabili, le pronuncia della Corte dei conti fornisce ulteriori elementi di riflessione per approfondire quando un ente possa definirsi in equilibrio.

Il libro approfondisce tutti gli equilibri, sia quelli immediati, che quelli impliciti, che l'ente locale deve garantire e il collegamento tra gli equilibri stessi.

Nella presente nuova edizione integrata ed aggiornata:
• sono analizzati i riflessi del pareggio di bilancio dell'art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018;
• sono analizzate le modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti e per le spese di progettazione;
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle citazioni accantonate, vincolate e destinate all'avanzo di amministrazione e, anche con esempi pratici, gli schemi di cui ai prospetti a/1, a/2 ed a/3 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
• sono analizzate le possibilità di applicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo;
• sono approfonditi i riflessi che i conti fuori bilancio sugli equilibri di bilancio;
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma urgente;
• sono analizzati i parametri di deficitarietà strutturale (fornendo anche un foglio excel per la verifica automatica).

Tramite il codice allegato al volume, sarà possibile accedere alla seguente documentazione online disponibile in formato modificabile:
› Proposte regolamentari per equilibri di bilancio
› Delibera di assestamento generale di bilancio
› Lettera concordanza crediti-debiti con società partecipate
› Delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario dei residui
› Determina di Giunta per anticipazione di tesoreria
› Delibera di Consiglio per verifica equilibri art. 193 Tuel
› Delibera di Giunta di variazione stanziamenti di cassa
› Determina cassa vincolata
› Delibera di Giunta per quantificazione preventiva somme non soggette a esecuzione forzata
› Prospetto di verifica equilibri (xlsx)
› Indicatore criticità gestione di cassa
› Delibera di Giunta equilibrio Legge di Bilancio 2019

 

Marcello Quecchia
Laureato in economia e commercio, è responsabile di area economico-finanziaria e di area tributi in ente locale.

Leggi descrizione
Marcello Quecchia, 2021, Maggioli Editore
56.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA