Reimputazione ad un solo esercizio del FPV: il warning della Corte dei conti

22 Dicembre 2023
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Come noto, l’istituto del fondo pluriennale vincolato (FPV) “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte Cost., sent. n. 6/2017) e la criticità, ove rilevata, riverbera naturalmente i suoi effetti ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio: di talché, ove vi sia una “omessa ed errata applicazione degli istituti del nuovo ordinamento contabile armonizzato”, essa determina in concreto “una rendicontazione degli esercizi (…) totalmente inattendibile e preclusiva di un reale controllo sulla gestione finanziaria dell’ente” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 16/2019/PRSP) e di conseguenza “una grave irregolarità” contabile.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 184/2023/PRSP, depositata lo scorso 14 dicembre, la reimputazione sistematica al solo successivo esercizio potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del FPV, “programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente” (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015), il cui scopo invece è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie afferenti le spese che ricadono su più esercizi.

I giudici contabili bolognesi ha rammentato al riguardo l’importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell’acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

L’art. 183, comma 3 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, All. 4/1, p. 5.4. del Decreto Legislativo n. 118/2011), l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle Autonomie, l’ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa “(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico” (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Sezione Autonomie richiama, pertanto, gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Nel par. 3 delle Linee di indirizzo della citata delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR vengono conferite indicazioni in tal senso, e viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici; in più viene ribadito il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase.

La componente temporale costituisce l’elemento determinante per l’efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell’istituto del FPV il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il d.m. 1° marzo 2019, viene costituito sull’intero quadro economico all’atto dell’avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l’obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell’esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l’obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

La costruzione di un adeguato cronoprogramma della spesa (sia per quanto riguarda le fasi di progettazione sia in occasione della maturazione degli stati di avanzamento dell’intervento) e, in sintesi, l’efficace programmazione a ciò conseguente, dovrà pertanto essere assicurata “…in un’ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione” (Corte dei conti, delib. n. 4/SEZAUT/2018/FRG), cosi come il continuo e costante aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti dovrà essere effettuato già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.

Pertanto, nella doverosa sinergia e nella necessaria collaborazione tra gli uffici lavori pubblici e finanziari e dei loro canali di comunicazione (ex art. 147- quinquies del TUEL), il comune è chiamato dai principi contabili ad impostare la programmazione in coerenza con  cronoprogrammi dettagliati e attendibili – anche con riferimento agli importi di spesa previsti – in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, implementando altresì gli strumenti di controllo interno mediante l’applicazione degli indicatori di bilancio di cui al d.m. 22 dicembre 2015.

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