Come è noto, le spese economali costituiscano un’eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti (l’
art. 153 TUEL parla espressamente di «spese di ufficio di non rilevante ammontare») e sono dirette solo a fronteggiare esigenze impreviste inerenti, nella specie, alle «forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino« ovvero ad altre spese urgenti, espressamente tipizzate, in ordine al quale il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa; ciò giustifica il ricorso ad una procedura che si pone in oggettiva tensione con il principio di concorrenzialità.
Proprio tale aspetto, la Corte dei conti, sez. giurisd. per la Liguria, nella sent. n. 105/2023, depositata lo scorso 6 dicembre, dinanzi ad un regolamento che non prevedeva il limite massimo di dotazione del fondo economale, ha invitato l’ente a valutare l’opportunità di una modifica, in modo da evitare abusi gestionali nei confronti dei quali l’economo non abbia la capacità e forza di contrapporsi; in ogni caso, secondo i giudici, rimane necessario evitare di stanziare fondi eccessivamente elevati.
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