Rebus risultato di amministrazione, scelte dell’ente appese ai disavanzi sostanziali

il sole24ore
25 Ottobre 2018
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di Luciano Cimbolini

La questione degli avanzi di amministrazione delle autonomie territoriali può essere considerata davvero emblematica dell’attuale momento di tensione della nostra finanza pubblica, stretta fra pressanti esigenze di rilancio degli investimenti pubblici e altrettanto urgenti necessità di contenimento della spesa e di risanamento dei bilanci della pubbliche amministrazioni. La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 247/2017 e 101/2018, ha sostanzialmente rimesso gli avanzi di amministrazione nella completa disponibilità delle autonomie, «liberando» la spesa finanziata con la loro applicazione ai bilanci di previsione dai vincoli di finanza pubblica. La circolare del Mef 25 del 3 ottobre 2018 ha iniziato il percorso di adeguamento ai contenuti delle sentenze della Consulta, apportando le prime aperture al pareggio di bilancio già dai pochi mesi che mancano alla fine dell’esercizio 2018. Se si abolisse il vincolo di finanza pubblica Fra le ipotesi in campo per il futuro, s’ipotizza pure l’abolizione in toto del vincolo di finanza pubblica e, di conseguenza, la sola applicazione ai bilanci degli enti territoriali degli equilibri obbligatoriamente previsti dall’articolo 162, comma 6, del Tuel, come declinati dall’armonizzazione contabile. L’articolo 162, comma 6, nella sostanza, prevede, nel contesto dell’obbligatorio pareggio complessivo del bilancio di previsione (comprensivo, per la competenza, dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e con la garanzia un fondo di cassa finale non negativo), l’altrettanto obbligatorio equilibrio della parte corrente, salve le eccezioni previste dalla legge e dai principi contabili. Con l’abolizione del vincolo di finanza pubblica, insomma, nella finanza territoriale si tornerebbe, dopo quasi venti anni, a un mondo «ante patto di stabilità». Le questioni (comunque) aperte Alcune questioni concernenti le modalità di gestione e di utilizzo del risultato di amministrazione (positivo o negativo), a ogni modo, rimangono e rimarrebbero comunque aperte, in attesa ancora di chiarimenti definitivi. La prima e forse la più urgente è quella della modalità di utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione in un contesto di disavanzo emergente dal rendiconto. La Sezione Campania, nella delibera 110/2018sulla parifica dei rendiconti regionali 2015 e 2016, propende per un utilizzo delle quote vincolate in un contesto di disavanzo parametrato alle quota di ripiano annualmente finanziata in bilancio. Anche in questo caso, il dilemma fra necessità di riequilibrio sostanziale dei bilanci e necessità di corretta destinazione di risorse vincolate spesso alla tutela di diritti costituzionalmente rilevanti è un rebus molto difficile da risolvere. L’altra questione, di carattere apparentemente più teorico, ma con enormi risvolti di carattere pratico, è quella della corretta definizione di ente in condizione di disavanzo , tenuto conto della differenza qualitativa della varie tipologie di disavanzo che vanno ad alimentare quell’unico numeretto negativo che spesso chiude il rendiconto. Partiamo dalla premessa che l’unica fattispecie di disavanzo tecnico presente nel nostro ordinamento è quella derivante dalla reimputazione di residui attivi e passivi in base al criterio dell’esigibilità in sede di riaccertamento straordinario, al momento della prima applicazione nell’ente del nuovo sistema contabile armonizzato, allorché, nel singolo esercizio, i residui attivi reimputati e il fondo pluriennale vincolato risultino inferiori ai residui passivi reimputati. Restano da valutare, soprattutto in relazione al problema dell’applicazione delle quote vincolate in contesto di risultato di amministrazione negativo, i disavanzi derivanti dagli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e dal fondo anticipazione di liquidità ove l’avanzo libero risulti incapiente e il disavanzo derivante dal meccanismo del mutuo autorizzato e non contratto previsto nell’ambito dell’ordinamento regionale. Dalla qualificazione di questi disavanzi come disavanzi sostanziali, connotanti cioè una carenza reale di risorse rispetto alle spese programmate o già imputate in bilancio oppure come rappresentazioni contabili neutre ai fini degli equilibri, dipende la libertà di azione finanziaria degli enti territoriali anche, ma non solo, nel campo dell’utilizzo delle quote vincolate.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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