Raccordo tra Pnrr e obiettivi definiti dal ciclo della performance

18 Ottobre 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Compito degli enti locali è quello di monitorare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi finanziati con fondi del PNRR, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, rispettare il principio del “non arrecare danno significativo” (secondo il quale nessuna misura finanziata dagli deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) ed adottare misure finalizzate alla prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. Secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.129/2022) deve essere certificato come positiva l’intensione di un ente locale di raccordare il PNRR agli obiettivi definiti dal ciclo della performance.

Il fatto

A seguito della verifica del sistema dei controlli interni di un ente locale, i giudici contabili si sono soffermati sul corretto controllo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito diviene fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall’ordinamento contabile. Pertanto, avuto riguardo alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021). Nel caso di specie, nell’ambito dei controlli interni assumono particolare rilevo il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo sugli equilibri finanziari ed il controllo sulle società partecipate non quotate, che devono risultare funzionali a garantire il rispetto di tali regole applicative. Spetta, pertanto, agli enti locali monitorare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi finanziati, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, rispettare il principio del “non arrecare danno significativo” (secondo il quale nessuna misura finanziata dagli deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) ed adottare misure finalizzate alla prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

In tale ambito, assume specifica rilevanza una chiara definizione di ruoli e di relative competenze della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo e da una dotazione organica della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo sufficientemente adeguata in termini di numerosità e competenze tecniche-amministrative.

La certificazione positiva

A seguito dei chiarimenti e della relativa istruttoria, il Collegio contabile ha valutato in modo positivo l’intensione dell’ente di raccordare il PNRR agli obiettivi definiti dal ciclo della performance. In tale ottica, inoltre, sono da considerarsi positive l’adozione di adeguate modalità di campionamento che tengano conto delle aree soggette a maggior rischio.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento