Quesiti sulla “precompilata”. L’Agenzia a domanda risponde.

Con comunicazione del 23/03/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate rende noto che:

Dalle modalità di accesso al modello 730 precompilato all’accettazione della dichiarazione, con o senza modifiche o integrazioni. E ancora, dalla responsabilità dei Caf ai documenti messi a disposizione dall’Agenzia a partire dal 15 aprile.

Sono soltanto alcuni degli argomenti trattati nella circolare 11/E del 23 marzo 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto a specifici quesiti formulati da contribuenti, sostituti d’imposta e intermediari.

Destinatari

La circolare odierna definisce, in primo luogo, la platea dei destinatari della dichiarazione 730 precompilata, stabilendo che questi devono possedere i seguenti requisiti:

• essere titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per l’anno d’imposta 2014, per i quali i sostituti hanno trasmesso, nei termini all’Agenzia delle Entrate, la Certificazione unica 2015
• aver presentato, nel 2013, il modello 730 o Unico persone fisiche o Unico mini.

Inoltre, evidenzia che, se per l’anno d’imposta 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, quest’anno verranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti previsti e, nel caso in cui i coniugi intendano avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione precompilata congiunta, devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o a un professionista abilitato.

Per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, non viene predisposta la dichiarazione precompilata; tra questi rientrano coloro che, nell’anno d’imposta 2014, hanno avuto la partita Iva attiva almeno per un giorno (eccetto i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6 del Dpr633/1972) e i contribuenti deceduti, per i quali il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia a conoscenza della data di decesso al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. A questi si aggiungono anche coloro che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla dichiarazione dell’anno precedente risultano legalmente incapaci.

La “precompilata” non viene predisposta se, nell’anno precedente, il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, anche dichiarazioni correttive nei termini o integrative e, quindi, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 633/1973): questo perché l’Agenzia non può stabilire quale sia la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella precompilata.

Infine, nel caso in cui non sia ancora terminata l’attività di controllo automatizzata da parte delle Entrate per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, la precompilata viene comunque predisposta, senza riportare nel modello i dati che potrebbero essere variati, come ad esempio l’eccedenza del credito, dandone avviso al contribuente.

Contenuto della dichiarazione

Come più volte annunciato, dal prossimo 15 aprile l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti e dei loro delegati i seguenti documenti e informazioni:

• il modello 730 precompilato riguardante l’anno d’imposta precedente
• un foglio informativo che riporta l’elenco dei dati riguardanti la dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia stessa
• l’esito della liquidazione (credito o debito) della dichiarazione e il prospetto di liquidazione del 730 riportando nel dettaglio i risultati della liquidazione.

Nello specifico, i funzionari del Fisco fanno presente che nella dichiarazione precompilata vengono riportati i dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico presente nella certificazione unica; nel quadro D del 730 precompilato sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi riportati nella Cu; nel quadro E sono inseriti i dati riguardanti gli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d’imposta; nel quadro F le informazioni riguardanti l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta, riferita al modello 730/2014, ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per il 2014.

Inoltre, vengono riportati oneri detraibili e deducibili quali quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali e assistenziali insieme ad alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi riguardante l’anno d’imposta precedente.

Per i terreni e i fabbricati vengono inseriti i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sia sui diritti reali sia sull’utilizzo degli immobili.

Accesso alla dichiarazione

Per l’accesso alla precompilata il documento di prassi stabilisce che, a partire dal 15 aprile, il contribuente interessato deve inserire le proprie credenziali Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, o tramite la Carta nazionale dei servizi, mentre, se non intende accedere direttamente alla dichiarazione precompilata può delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un Caf o un professionista abilitato, accompagnando la delega con una copia del proprio documento d’identità. La delega – in formato cartaceo o elettronico – vale per una sola annualità e deve contenere il codice fiscale del contribuente, l’anno d’imposta del modello precompilato, la data di conferimento e la precisazione che tale delega vale anche per la consultazione del foglio informativo.

Il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti, per i quali ha trasmesso la Certificazione unica all’Agenzia delle Entrate, solo se dal modello 770 semplificato, dell’anno precedente, risulta aver prestato loro l’assistenza fiscale.

L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può avvenire tramite l’invio, attraverso Entratel o Fisconline per i sostituti con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l’accesso a una singola dichiarazione via web.

Per la gestione delle deleghe da parte del sostituto, del Caf e del professionista abilitato la circolare prevede l’istituzione di un apposito registro cronologico, sul quale vanno annotate progressivamente le deleghe acquisite con la relativa data, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, gli estremi del documento d’identità. I Caf e i professionisti devono conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono; i sostituti le conservano, invece, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Accettazione o modifica

L’Agenzia, tra le altre cose, chiarisce che le operazioni possibili per il contribuente dopo l’accesso alla precompilata saranno visualizzarla, stamparla, verificarla e accettarla o modificarla.

Infatti, sarà compito dell’utente:

• verificare la correttezza e la completezza dei dati del modello precompilato
• accettare o modificare il modello, barrando l’apposita casella.

Si considera accettata la dichiarazione se trasmessa così com’è oppure modificata in parti che non incidono sul reddito o sull’imposta calcolata (dati anagrafici del contribuente, dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, codice fiscale del coniuge non a carico, scelta di compensazione dell’eventuale credito, scelta di non versare o versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, richiesta di rateizzazione delle somme dovute). Invece si considera modificata quando si interviene con variazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, oppure quando si modificano i singoli importi proposti dal modello precompilato nonostante il risultato finale resti uguale.

Infine “con un click” il cittadino potrà inviare autonomamente la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione, inoltre, consente di consultare la dichiarazione dopo averla trasmessa e la ricevuta dell’avvenuta presentazione.

È d’obbligo indicare un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.

In caso di presentazione tramite intermediari, il contribuente esprime la scelta (accettata, modificata, eccetera) barrando nel prospetto di liquidazione definitivo una delle quattro caselle previste. Se, viceversa la presentazione è inviata tramite web, il contribuente non deve barrare nulla in quanto avviene tutto in automatico.

Presentazione

L’Agenzia interviene a dissipare dubbi anche sulla fase dell’invio.

Il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il sito internet, oppure può rivolgersi al sostituto d’imposta, al Caf o a professionisti abilitati.

Dal 15 aprile i modelli precompilati saranno visibili e stampabili dal sito internet, dall’1 maggio le dichiarazioni possono essere accettate o modificate e trasmesse all’Agenzia, il termine ultimo per l’invio telematico è il 7 luglio. Queste scadenze valgono sia per i contribuenti che provvedono in proprio sia per gli intermediari.

Si può presentare la dichiarazione in forma congiunta ma, per quest’anno, sarà necessario rivolgersi al sostituto d’imposta o al Caf oppure al professionista abilitato. La dichiarazione congiunta dovrà essere sempre considerata “modificata”.

Il contribuente incluso tra i destinatari della precompilata, ma senza sostituto d’imposta, potrà presentare la dichiarazione (direttamente via web o tramite intermediari) ed effettuare il conguaglio grazie a un’apposita funzionalità per compilare un F24 in caso di debito, se invece dovrà ricevere un rimborso potrà indicare il conto corrente bancario sul quale desidera riceverlo.

In ogni caso, i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione precompilata possono continuare a utilizzare il modello 730 ordinario, anche in forma congiunta. La data ultima è sempre il 7 luglio 2015.

Il risultato contabile

Altro punto chiarito dalla circolare è la modalità di trasmissione al sostituto del risultato contabile. L’Agenzia (in caso di presentazione diretta della dichiarazione) rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente. Se non è possibile raggiungere il sostituto, l’Agenzia stessa provvede a informare il contribuente con un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici e lo invita, tramite mail, a leggere l’avviso inoltrato via web.

Il sostituto d’imposta che non è tenuto alle operazioni di conguaglio deve comunicarlo ai soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (Caf, professionista, eccetera) oppure, se la dichiarazione è stata inviata direttamente dal contribuente e non tramite intermediario, dovrà informare della circostanza l’Agenzia delle Entrate. Per tale comunicazione è disponibile un’apposita funzionalità sul sito, che consente l’inserimento dei dati del contribuente per il quale il sostituto non è tenuto al conguaglio.

Dichiarazione integrativa

La circolare, dopo aver precisato che il contribuente non può presentare una dichiarazione integrativa direttamente, risponde al quesito se sia possibile o meno trasmettere il 730 integrativo, con modifica del sostituto, anche nel caso in cui il modello originario è stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o tramite Caf. L’Agenzia, al riguardo, chiarisce che se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web sarà possibile presentare presso un Caf o un professionista anche l’integrativa, previa esibizione all’intermediario di tutta la documentazione necessaria.

Controlli documentali

Il documento di prassi rileva anche i vantaggi esistenti sotto il profilo dei controlli, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche o con modifiche irrilevanti. In primo luogo non si effettua il controllo documentale ai sensi del 36-ter sui dati relativi agli oneri forniti da terzi, come interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali. Non c’è, poi, il controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia per i rimborsi over 4mila.

Sempre in termini di vantaggi sui controlli documentali, la circolare chiarisce che se la precompilata è presentata con o senza modifiche tramite un intermediario, i controlli saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità e, anche in questo caso, nessun controllo preventivo sarà eseguito sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

Resta ferma, invece, la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, la quale è sempre effettuata a prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione (ad esempio, la destinazione dell’immobile acquistato come abitazione principale, ai fini della detrazione degli interessi passivi del mutuo).

La circolare precisa, inoltre, che l’esclusione dei controlli documentali non si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione unica, riguardando esclusivamente gli oneri indicati nella dichiarazione forniti da terzi.

Responsabilità e compensi degli intermediari

Una delle peculiarità della precompilata è la responsabilità di Caf e professionisti che appongono un visto di conformità infedele: in caso di errore, gli intermediari sono tenuti al pagamento dell’imposta, interessi ed eventuali sanzioni che sarebbero state chieste al contribuente. Tuttavia la possibile condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente solleva l’intermediario da ogni responsabilità. Nel caso in cui i Caf si accorgono degli errori dopo aver inviato la dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di elaborare e inoltrare alle Entrate la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui hanno prestato assistenza (se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione gli intermediari, sempre entro il 10 novembre, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati). In questi casi su Caf e professionisti graverà la sola sanzione che sarebbe stata applicata al contribuente.

La dichiarazione precompilata si caratterizza anche per la determinazione dei compensi agli intermediari che variano a seconda che sia accettata o modificata. Le modifiche, poi, possono comportare la variazione dei dati indicati nella dichiarazione o “integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione”. Riguardo alle modifiche viene chiarito che la dichiarazione si intende “modificata” quando variano i dati proposti dall’Agenzia, “integrata” quando si inserisce anche un solo dato rispetto a quelli già esistenti.

 

 

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