Project financing

In materia di project financing è legittima l’esclusione del progetto presentato da una società promotrice sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri indicati; infatti, una valutazione comparativa delle varie proposte, con applicazione di principi che reggono le procedure concorsuali nel caso che si presentino più proposte, non esclude che la P.A. debba valutare ogni singola proposta ed eventualmente scartarla se essa, singolarmente considerata, non risponda ai parametri di valutazione indicati dal bando essendo compito dell’ente di valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico in funzione del quale il programma dei lavori possa avere attuazione. Nella procedura di project financing la commissione di gara deve accertare la coerenza e sostenibilità economica dell’offerta procedendo all’esame del piano economico finanziario sotto il profilo dei ricavi attesi e del relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e gestione: il piano economico finanziario, infatti, rappresenta il nucleo centrale degli interventi di project financing e della sostenibilità della proposta di iniziativa privata di intervento nella realizzazione e gestione di infrastrutture di rete.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 25 giugno 2010, n. 4084

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