Progetti Pnrr, revisori in campo

Con un emendamento al decreto PA (dl 44/2023) è stato abolito il cosìddetto “controllo concomitante” da parte della Corte dei conti sugli enti locali.

Italiaoggi
17 Luglio 2023
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di MASSIMO VENTURATO  (ItaliaOggi – 14/07/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Cosa cambia dopo che il decreto P.a. ha abolito il controllo concomitante della Corte conti
Per monitorare l’andamento dell’esecuzione delle opere
Con un emendamento al decreto PA (dl 44/2023) è stato abolito il cosìddetto “controllo concomitante” da parte della Corte dei conti sugli enti locali. Non su tutto, ma esclusivamente sugli investimenti finanziati dalle risorse provenienti dal Pnrr, controllo che era previsto per i progetti del Recovery Plan dall”art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Ciò significa che comunque per gli altri progetti di investimento rimane in vigore il dispositivo introdotto a suo tempo dal ministro Renato Brunetta e approvato dal Parlamento con l’art. 11 della legge 15/2009, che prevedeva una procedura specifica in contraddittorio fra una sezione di controllo della Corte e le autorità politichee amministrative competenti, in caso di “gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi” e “qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programma” fino ad arrivare a richiedere al Ministro competente di “disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa”. I magistrati contabili, in buona sostanza, possono ancora richiedere agli enti locali, per altri progetti non rientranti nel Pnrr, di fornire informazioni in merito alle azioni poste in essere in itinere ovvero mentre l’opera sta per essere realizzata e non solo dopo la sua conclusione. Ma sugli investimenti rientranti nel Pnrr rimane invece ancora il controllo da parte dell’organo di revisione che sulla base delle linee guida della Corte dei conti del 2021 avrebbe dovuto richiedere all’amministrazione dell’ente di nominare un soggettoo più soggetti in qualità di unità audit, che avrebbe poi rappresentato, per la Corte, l’interfaccia per il controllo concomitante. Dopo il nuovo provvedimento normativo, detta unità dovrà fare riferimento all’organo di revisione interno dell’ente che avrà il compito di monitorare l’andamento dell’esecuzione delle opere sia sul piano del rispetto delle normative sulla trasparenza e sull’antiriciclaggio, sia sulla verifica dell’attuazione del nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) entrato in vigore il 1° aprile 2023. In primis, l’unità audit dovrà porsi la domanda se l’investimento rispecchiai criteri previsti dalla mission di appartenenza e sul rispetto dell’ambiente: si ricorda, infatti, che uno dei totem imprescindibili nella realizzazione dei progetti Pnrr è quello del rispetto del così detto Dnsh, acronimo derivante dal green deal europeo come pilastro del finanziamento di Next Generation EU, che significa che nessun progetto può essere finanziato con i fondi Pnrr se arreca danno all’ambiente. E’ opportuno, che l’unità audit fornisca periodicamente all’organo di revisione (preferibilmente ogni trimestre) una relazione che prevede risposte alle seguenti domande: – l’intervento è inserito nel DUP? – l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici? – l’intervento è inserito nel bilancio di previsione finanziario? – nel Peg è previsto un capitolo specifico? – il capitolo del Peg riporta l’indicazione del finanziamento tramite Pnrrr, nonché della missionee del programma? – si sta rispettando il cronoprogramma previsto? Per la tracciabilità delle spese, oltre allo specifico capitolo di PEG come sopra individuato: -è stato richiesto il Cup? – sono stati richiestii Cig? – nelle fatture elettroniche sono indicati i dati richiesti dalla specifica normativa per il Pnrr? – sono stati indicati dagli appaltatori i conti correnti dedicati (art.3 legge n. 136/2010)? – nei mandati di pagamento è indicato il riferimento al Pnrr? – è stata verificata l’assenza di conflitto di interessi nelle fasi di garae di aggiudicazione? -è stata individuato il titolare effettivo dell’aggiudicatario? – sono state rilevate situazioni da dover segnalare per le attività di antiriciclaggio? – è stata verificata l’assenza del doppio finanziamento? – è stato formato il fascicolo dell’intervento e sono state predisposte le modalità di conservazione del fascicolo stesso? – nella documentazione attinente all’intervento è presente l’indicazione “finanziato dall’Unione europea Next Generatione EU” e dell’emblema UE (art. 34 regolamento UE n. 241/2021)? – sono state riscosse delle erogazioni di contributi Pnrr? Per quanto attiene alla rendicontazione: – come sta procedendo il popolamento dati della piattaforma ReGis? – l’Iva relativa all’intervento è recuperabile dal comune nella dichiarazione periodica, ovvero deve essere rendicontata tramite ReGis? Qualora il revisore rilevi il mancato rispetto delle disposizioni, deve sollecitarei responsabili all’adempimento puntuale e tempestivo in modo che non si verifichino situazioni di colpa grave omissiva che, diversamente da quelle commissive, non possono godere della proroga fino al 30 giugno 2024 della sospensione prevista dal decreto legge 76/2020.
* Articolo integrale pubblicato su ore Italiaoggi del 14 luglio 2023.

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