In considerazione di alcuni dubbi sulle regole della tassazione ordinaria o separata in caso di erogazione dei primi ai dipendenti pubblici, un ente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale tassazione applicare ai compensi del salario accessorio previsti nell’anno di riferimento ma erogati ai dipendenti l’anno successivo. In particolare, per quanto riguarda la produttività (“premio di efficienza aziendale”) una parte è erogata nell’anno di riferimento se l’accordo sindacale interviene nell’anno, mentre nell’anno successivo se l’accordo interviene in quell’anno anche se il premio è riferito all’anno precedente. E’ stato, infatti, stabilito che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui ___ concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”.
La risposta è contenuta nella risoluzione n.49 del 25 gennaio 2022 dell’Agenzia delle entrate.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per il legislatore, al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del principio della progressività delle imposte sul reddito (IRPEF) l’articolo 17, comma 1,lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata: «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
Per l’Agenzia, quindi, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
- a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Pertanto, continua l’Agenzia, l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
E’ evidente che, in caso di cause di carattere giuridico (es. arretrati contrattuali disposti dalla contrattazione nazionale; sentenza del giudice del lavoro ecc.) l’ente non deve effettuare nessuna indagine sul ritardo e i redditi così corrisposti sono soggetti a tassazione separata.
Precisate le coordinate di riferimento, è possibile fornire risposta al tipo di tassazione da applicare agli emolumenti corrisposti ai dipendenti.
Avuto riguardo, invece, al ritardo di fatto è necessario stabilire i presupposti di fatto al fine di verificare se le somme erogate siano o meno state effettuate al di fuori dell’ipotesi delle condizioni fisiologiche di erogazione degli emolumenti.
Mentre non presentano dubbi i ritardi, che sono da considerare fisiologici, come l’erogazione dei premi di risultato sulla base dei risultati raggiunti nell’anno ma i cui compensi sono erogati nell’anno successivo, da assoggettare a tassazione ordinaria. Qualche dubbio potrebbe presentarsi in merito all’erogazione del premio di efficienza aziendale che potrebbe essere erogato sia nell’anno di riferimento che nell’anno successivo. Nel caso specifico, è emerso dalla documentazione come per l’anno 2020 la sottoscrizione con le organizzazioni sindacali sia avvenuta nel mese di febbraio dell’anno 2021. A tal riguardo, ritengono i tecnici dell’Agenzia che anche in relazione a tale emolumento debba applicarsi la tassazione ordinaria, in quanto, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni dell’ente che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione e, dunque, in tale ipotesi non sembra ravvisabile la circostanza del “ritardo”, cui conseguirebbe eventualmente l’applicazione della tassazione separata.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento