Principi contabili al restyling 

30 Agosto 2024
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di MARCO CASTELLANI*
Arconet ha varato lo schema di decreto. Equilibri di bilancio, si parte con il consuntivo 2025
Per preventivi e rendiconti, novità in vigore dai bilanci 2026
Nella seduta del 17 luglio scorso Arconet ha licenziato lo schema di decreto per il 17° aggiornamento dei principi contabili che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il principale restyling riguarda l’adeguamento dei principi 4/1 e 4/2 al dlgs n. 36/2023 che sarà immediatamente operativo dalla data di pubblicazione del decreto. Al contrario, le novità previste sullo schema di bilancio di previsione entreranno in vigore a decorrere dal bilancio 2026/2028 mentre quelle sullo schema di rendiconto entreranno vigore con il rendiconto 2026 tranne quelle relative al prospetto degli equilibri di bilancio che saranno valide già con il rendiconto 2025. Per quanto riguarda la contabilizzazione delle opere pubbliche si segnalano, in sintesi, le seguenti novità: Allegato 4/2 – 5.2. lettera a) gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono.
Gli impegni sono registrati a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell’entrata di pari importo. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. – 5.2 lettera j) per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l’acquisizione dell’opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l’intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. – Eliminazione dei paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 relativi alla registrazione delle spese per la progettazione minima non più richiesta. – Il nuovo paragrafo 5.3.14 prevede che i lavori realizzati in amministrazione diretta siano contabilizzati in bilancio senza la necessità di un’iscrizione preliminare nel programma triennale. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al Titolo I o al Titolo II secondo la natura economica della spesa. La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria ed è effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale. – Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna. – La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”.
Affinché tale spesa possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (Dup, Defr o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). – 5.4.9 per i lavori di importo pari o superiore al limite per l’affidamento diretto dei contratti sotto-soglia, l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato (Fpv) per l’intero quadro economico dell’opera è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del Progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte). Ne consegue che per i lavori sotto il limite di 150 mila euro, ad oggi per attivare il Fpv è necessario affidare i lavori anche se, nella seduta del 5 giugno scorso, la stessa Arconet si è dichiarata favorevole ad una modifica normativa per facilitare la conservazione delle somme a Fpv anche per i lavori sotto-soglia.
Tale modifica potrà essere approvata solo dopo l’emanazione del 17° correttivo. Allegato 4/1 – Paragrafo 8.2 la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del Dup. – Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell’adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche e gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza, in sede di rendiconto, in un apposito allegato di tali contratti con l’indicazione del codice unico di progetto (Cup) e del codice identificativo di gara (Cig), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato. – I tempi e le modalità di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi rimangono invariati (articolo 5, comma 5, dell’Allegato I.5 al d.lgs. n. 36 del 2023).
Infine, per rendere ancora più efficace il “nuovo iter di bilancio” sarà previsto, nel sistema Bdap un nuovo stato di approvazione riferito al bilancio di previsione precedente a quello “approvato dall’organo amministrativo” in analogia allo stato di approvazione “preconsuntivo” già previsto tra gli stati di approvazione del rendiconto della gestione. L’utilizzo di tale nuovo “stato di approvazione” del bilancio di previsione è “facoltativo”.
*presidente Ancrel

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