L’art.4 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi del quale, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.100/2022) ha sanzionato un ente locale per non aver pubblicato nei termini la relazione di fine mandato del Sindaco.
I contenuti della relazione
Le disposizioni legislative hanno previsto che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il d.m 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato – città ed Autonomie Locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).
I termini di legge
La relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro 60 giorni dalla scadenza del proprio mandato. La relazione è certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, infine, la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di violazione delle disposizioni legislative si applicano specifiche sanzioni pecuniarie, oltre all’obbligo di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente.
La verifica di un ente locale
L’ente locale esaminato ha svolto le elezioni amministrative l’11 giugno 2017 con proclamazione del nuovo Sindaco in data 12 giugno 2017 sicché il mandato del Sindaco è venuto a scadenza il 12 giugno 2022. Applicando i termini previsti dal legislatore, il sindaco avrebbe dovuto sottoscrivere la relazione non oltre il 13 aprile 2022 (60 giorni), con conseguente certificazione entro i quindici giorni successivi da parte dell’Organo di revisione (28 aprile 2022) e pubblicazione sette giorni dall’avvenuta certificazione (5 maggio 2022).
Dalla verifica dei dati emerge, invece, quanto segue : la sottoscrizione è avvenuta in data 2 maggio 2022 (anziché entro il 13 aprile), la certificazione dell’Organo di revisione è avvenuta in data 28 aprile 2022, è stata inviata alla Sezione di controllo in data 3 maggio 2022 e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente il 16 maggio 2022 (anziché entro il termine ultimo del 5 maggio).
La sanzione
Essendo verificato il mancato rispetto dei termini, il Collegio contabile chiede all’ente di comunicare entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
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