L’art. 60 del DDL legge di bilancio dell’anno 2019, abroga a partire dall’anno 2019 i vincoli aggiuntivi del saldo di bilancio (ex patto di stabilità) denominati comunemente “doppio binario” in quanto rappresentano a tutti gli effetti regole aggiuntive di equilibrio di bilancio, oltre a quelle fissate dal Tuel, D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 118/2011. Hanno senz’altro influenzato la scelta del Governo le sentenze n. 247/17 e n. 101/18 della Corte Costituzionale che avevano disposto il libero utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) da parte di ciascun Ente. E’ certamente una buona notizia poiché trattasi di una semplificazione, ma attenzione, c’è più di qualche aspetto da tenere in debita considerazione. Vediamoli:
Il nuovo equilibrio ai fini della finanza pubblica
Innanzitutto, il citato art. 60, comma 3, introduce un nuovo concetto di equilibrio ai fini del concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica: i Comuni “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”. Attenzione che il risultato di competenza:
– non è il risultato di amministrazione di cui all’art. 186 del Tuel: “1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio…”.
– non è l’avanzo di amministrazione ex art. 187 del Tuel.
– non è nemmeno il disavanzo di amministrazione ex art. 188 del Tuel.
– non comprende la gestione residui ex artt. 189 e 190 del Tuel.
– non comprende la gestione di cassa (riscossioni e pagamenti).
– rileva, invece, gli accertamenti e gli impegni della gestione di competenza finanziaria dell’anno di riferimento secondo i principi e le regole di cui al D. Lgl. 118/2011.
La struttura del risultato di competenza
L’art. 60, comma 3, del DDL legge di bilancio dell’anno 2019, fa espressamente rinvio al prospetto della verifica degli equilibri previsto dall’allegato n. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
L’allegato 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 si riferisce agli schemi contabili del rendiconto della gestione.
Va sottolineato che il fondo di cassa è indicato solo per memoria, mentre entrano nella somma algebrica per il calcolo degli equilibri gli accertamenti e gli impegni di competenza dell’esercizio considerato, ovvero quelli imputati contabilmnte al medesimo esercizio- Rientrano, altresì, i FPV di entrata e di spesa (indistintamente sia per la parte derivante da indebitamento sia per le restanti parti), non sono rilevati invece i fondi, ad esempio il fondo di riserva ed il FCDE – fondo crediti dubbia esigibilità, che non possono essere oggetto di impegno di spesa.
Il prospetto della verifica degli equilibri si divide in due parti: equilibrio di parte corrente ed equilibrio di parte in conto capitale; tuttavia, ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, il risultato che conta è l’EQUILIBRIO FINALE.
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