Prima pronuncia dei giudici contabili sulla illegittimità costituzionale delle anticipazioni di liquidità

Pur riguardando un ente locale di piccole dimensioni, la Corte dei conti fornisce utili indicazioni all’indomani della sentenza n.80/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.39-ter del DL 162/2019.

17 Maggio 2021
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Pur riguardando un ente locale di piccole dimensioni, la Corte dei conti per la Basilicata (deliberazione n.35/2021) fornisce utili indicazioni all’indomani della sentenza n.80/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.39-ter del DL 162/2019.

La verifica della Corte

Il Collegio contabile lucano, dopo aver verificato che nell’anno 2015 il Comune ha iscritto la somma di circa 300.000 euro nella parte relativa all’accantonamento nel risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del d.l. 35/2013 nell’anno 2016 detto importo risultava azzerato. Nei successivi anni 2017 e 2018, nella parte accantonata veniva evidenziata la sola quota annuale restituita o da restituire.

Per il Collegio contabile il risultato di amministrazione, nel periodo 2016-2018, è risultato sottostimato in quanto non è stato iscritto nel previsto fondo l’importo corrispondente all’importo integrale della residua anticipazione di liquidità da restituire.

Se è vero che detta possibilità è stata concessa dal d.l. 78/2015, dove è stato consentito agli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la Consulta con la sentenza n.4/2020 ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima.

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