Prima di spendere le risorse del “fondone” ex art.106 del DL 34/20, occorre ridurre gli stanziamenti delle entrate

E’ opinione abbastanza diffusa che il c.d. “fondone”, ex art. 106 del DL 34/20, dia ai Comuni risorse aggiuntive da spendere per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19. Ciò non è del tutto vero e, per evitare brutte sorprese nel futuro, occorre che il Responsabile del servizio finanziario svolga bene il proprio lavoro.

24 Settembre 2020
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E’ opinione abbastanza diffusa che il c.d. “fondone”, ex art. 106 del DL 34/20, dia ai Comuni risorse aggiuntive da spendere per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19. Ciò non è del tutto vero e, per evitare brutte sorprese nel futuro, occorre che il Responsabile del servizio finanziario svolga bene il proprio lavoro.

Ricordiamoci, innanzitutto, le finalità del c.d. “fondone” (art. 106, c.1, DL 19/5/20, n. 34  conv. nella  L. 17 luglio 2020, n. 77): “concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle citta’ metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19″. Ciò significa che il fondo è stato calcolato per ciascun comune, in funzione delle spese delle funzioni fondamentali, tenendo conto della riduzione delle entrate per effetto dell’emergenza epidemiologica. Pur limitandoci all’aspetto delle finalità del contributo straordinario erariale, sarebbe già possibile fornire una prima risposta al tema oggetto della presente nota di riflessione.

Riassumendo la questione: se il fondo serve a garantire le spese più o meno obbligatorie, una vota rimpiazzate le mancate entrate finanziarie dell’anno 2020, allora difficilmente ci possono essere risorse aggiuntive. In altri termini, risorse aggiuntive ci potrebbero essere solo a seguito di trasferimenti specifici/vincolati (ad esempio il fondo per solidarietà alimentare) o con risorse aggiuntive proprie del singolo Ente (avanzi di amministrazione, risparmi di spesa e così via). La questione è complicata e va comunque ricondotta a livello di ciascun Ente, poichè la situazione può divergere notevolmente da ente a ente. Ma andiamo con ordine.

In primo luogo, il punto di partenza è senza alcun dubbio la nota metodologica del MEF sull’applicazione dell’art. 106, c.1, DL 19/5/20, n. 34  conv. nella  L. 17 luglio 2020, n. 77, che individua i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i comuni.

A livello metodologico, la nota del MEF suindicata indica le seguenti linee di intervento:
a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie;
b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali;
c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate già finanziati;
d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese già finanziati.

Le riduzioni ivi stimate, su base annua, del gettito delle entrate dei Comuni sono consistenti:
Tipologia 101 – IMU-Tasi, -6,13%
Tipologia 102 – Add.le IRPEF, -4,49%
Tipologia 103 – Soggiorno, -52,08%
Tipologia 104 – TARI, -11,52%
Tipologia 105 – Tosap-Cosap, -32,35%
Tipologia 106 – Pubblicità, -30,46%
Tipologia 331 – Multe -14,66%
Tipologia 399 – Proventi Vari -7,86%
Tipologia 400 – Altre Extratributarie -26,77%

Quindi, attenzione che la cosa migliore da fare a livello di ciascun ente, in sede di riequilibrio del bilancio 2020 (ex art. 193 del Tuel) ed in attesa di dati e informazioni più precisi ed attendibili, consiste nel ridurre già da subito gli stanziamenti delle entrate correnti al livelli stimati dal MEF nella nota suddetta. Poi bisognerà verificare ed aggiornare gli stanziamenti di bilancio delle minori e delle maggiori spese correnti per effetto Covid-19. Solo in questo punto si potrà (a livello di ciascun ente) stimare se vi sono, o no, risorse disponibili per ulteriori spese.  Attenzione che vi sono molti fattori che complicano i conti. Il riparto del “fondone” non tiene conto dei risparmi di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui della Cassa DP ex Circolare n. 1300 del 23/4/20. Per l’imposta di soggiorno (non conteggiata nel riparto del fondone) è previsto un ristoro specifico dal DL 19/5/20, n. 34  conv. nella  L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 180. Il fondo è stato peraltro incrementato da 100 a 400 ml dall’at. 40 del DL 14/8/20, n. 104, Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

 Il DL n. 34/2020 prevede altri  interventi di ristoro specifici:
–  art. 177, Trasferimenti compensativi per l’esonero dell’acconto e saldo Imu 2017 per gli operatori del settore turistico.
– art. 181, Trasferimenti compensativi di 127,5 ml per l’anno 2020 a compensazione dell’esonero dal pagamento della COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, nonchè per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, rispettivamente fino al 31/10/20 e fino al 30/4/20.

Vi sono poi altri fondi spedifici:
– DL 17/3/20, n. 18, art. 115. Fondi per il lavoro straordinario polizia locale Per l’anno 2020.
– DL 17/3/20, n. 18, art. 114. Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni per l’emergenza COVID-19 per l’anno 2020.
– PCM ORDINANZA 29 marzo 2020 n. 658. Fondo solidarietà alimentare.
Pertanto, in ultima analisi ed ai fini dell’assestamento e del riequilibrio del bilancio ex art. 193 del Tuel, D. Lgs. 267/00, ciascun Ente dovrà stimare i propri minori gettiti delle entrate tributarie e le altre minori entrate, nonchè le minori e le maggiori spese, al fine poter mettere in sicurezza il bilancio di previsione 2020 e poter consentire una normale gestione delle attività e dei servizi pubblici. Si ricorda che al fine di agevolare tale operazione l’art. 109, c.1, del DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27 ( cura Italia), consente l’tilizzo dell’avanzo di amministrazione, parte libera, dell’anno 2019 anche per spese correnti. Tuttavia vi è un problema operativo assai rilevante, che pone molti dubbi sulle reali risorse disponibili del “fondone” ex art.106 del DL 34/20. Trattasi dell’obbligo di certificazione, a consuntivo entro il  30/4/21,  della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite l’applicativo  (art. 39, c.2, del DL 14/8/20, n. 104). E‘ atteso un DM di approvazione del modello di certificazione che fisserà anche i criteri. Si profila quindi il rischio di dover restituire nel 2021 parte dei trasferimenti percepiti nel 2020; rischio che per il momento non è calcolabile. Quindi l’incertezza regna sovrana. L’unica attenuazione delle eventuali ripercussioni negative è indicata nell’art. 39, c.3, del citato DL 104/20, che prevede una dilazione delle risorse da restituire in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.

Scarica la nota del MEF

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