Preventivi, nuovi prospetti solo iscrivendo in bilancio quote del risultato presunto di amministrazione

il sole24ore
7 Ottobre 2019
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di Paola Mariani e Patrizia Ruffini

Il Dm Economia del 1° agosto 2019 Dovranno essere redatti solo nell’ipotesi in cui l’ente iscriva in bilancio quote del risultato presunto di amministrazione i nuovi prospetti, allegati a/1, a/2 e a/3, introdotti dall’11° DM di aggiornamento al Dlgs n. 118/ 2011, che saranno obbligatori a partire dal bilancio di previsione 2021-23 (e non da quello riferito al 2020-22). Diversamente, se l’ente non applica avanzo fra le entrate del bilancio di previsione, i prospetti non andranno allegati al documento. Le novità del decreto ministeriale 1 agosto 2019, in vista della redazione dei documenti di programmazione per il prossimo anno, inducono a richiamare le regole contabili vigenti per applicare le quote del risultato presunto di amministrazione al bilancio di previsione 2020. La norma Prima dell’approvazione del rendiconto, o con successiva variazione, l’ente può iscrivere nel bilancio di previsione quote del risultato presunto 2019 accantonate e vincolate. Invece le quote del risultato di amministrazione destinate e libere possono essere utilizzate solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione presunto è consentito, in base all’articolo 42 del Dlgs n. 118/2011 e dell’articolo 187 del Dlgs 267/2000, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche durante l’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente. Se l’ente applica quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al bilancio di previsione 2020 la giunta è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, l’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsuntivo, relativo esclusivamente a tutte le entrate e le spese vincolate. Per l’applicazione delle quote accantonate, invece, la verifica è richiesta per tutte le entrate e tutte le spese dell’esercizio precedente. La nota integrativa Poiché tali verifiche analitiche devono essere illustrate nella nota integrativa per il bilancio 2020-22 è possibile utilizzare come strumento di verifica e/o allegare alla relazione i nuovi allegati a/1, a/2; l’allegato a/3 rileverà solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato successivamente all’approvazione del rendiconto di gestione. D’altra parte il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2019 deve comprendere tali nuovi allegati. Se dal prospetto del risultato presunto di amministrazione l’ente risulta in disavanzo, un ulteriore vincolo condiziona l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata e accantonata del risultato presunto: si deve tener conto del limite quantitativo fissato dalla legge di bilancio 2019. Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, spiega la norma, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. L’importo utilizzabile è pari a quanto riportato alla lettera A) di tale prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Infine, nel caso in cui l’importo della lettera A) del medesimo prospetto sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità o del fondo anticipazioni di liquidità: l’importo dell’avanzo applicabile si riduce, ed è pari alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Gli enti in disavanzo, pertanto, in relazione alle effettive possibilità di utilizzo, dovranno valutare attentamente le proprie priorità di spesa.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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