Precisazioni del Ministero riguardo al fondo a ristoro dell’incremento delle indennità per gli amministratori

19 Gennaio 2023
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Il  Comunicato del Ministero dell‘Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, fornisce precisazioni con riguardo al riparto del “Fondo per le indennità di Sindaci metropolitani, Sindaci, Vice-sindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario” previsto dalle norme sopra citate e disposto con il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, distinguendo 6 casistiche.

La prima riguarda i comuni capoluogo di Regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti per il recupero di errori materiali nel calcolo del riparto e interessa le città di Ancona, Perugia, Catanzaro, L’Aquila, Potenza e Campobasso.

La seconda casistica riguarda il riparto per i Comuni fino a 3.000 abitanti. Il Comunicato specifica che il contributo erogato con Dm. 30 maggio 2022 è aggiuntivo rispetto a quello oggetto di riparto con l’analogo e precedente Provvedimento 23 luglio 2020, ossia rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ai sensi dell’art. 57-quater, del Dl. n. 124/2019, che continuerà ad essere attribuito separatamente. Pertanto, nell’effettuare il calcolo del maggiore onere sostenuto dai Comuni fino a 3.000 abitanti, nell’adeguare le indennità degli Amministratori locali alle nuove disposizioni della “Legge di bilancio per l’anno 2022”, è stato tenuto conto degli incrementi già disposti dal citato Dl. n. 124/2019, ripartendo soltanto la differenza tra le indennità incrementate dalla normativa da ultimo menzionata e quelle ulteriormente incrementate dalla Legge n. 234/2021.

La terza casistica interessa i Comuni che hanno ridotto con Delibera le indennità dei propri Amministratori con impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n. 234/2021, di utilizzare le risorse ricevute con il Dm. 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità. Il Comunicato precisa che le risorse ripartite con il Dm. 30 maggio 2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli Enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli Amministratori locali in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e seguenti della “Legge di bilancio 2022”, con la conseguenza che qualsivoglia Delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente farà insorgere, in capo al Comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con Delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi l’art. 1, comma 3, del Dm. 30 maggio 2022, secondo cui i Comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”, l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere.

La quarta casistica interessa i Comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti – con l’aumento del numero degli Assessori e l’invarianza della spesa. Il Viminale precisa che i Comuni rientranti nella fascia di popolazione 3.000-10.000 abitanti che hanno incrementato il numero di Assessori per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Del Rio”) non hanno diritto al riparto del “Fondo” di cui all’art. 57-quater, comma 2, del Dl. n. 124/2019 per l’incremento delle indennità conseguenti. La “Legge Del Rio”, all’art. 1, comma 135, ha previsto un aumento del numero massimo degli Assessori e l’invarianza della spesa. Il Viminale precisa che i Comuni rientranti nella fascia di popolazione 3.000-10.000 abitanti che hanno incrementato il numero di Assessori per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Del Rio”) non hanno diritto al riparto del “Fondo” di cui all’art. 57-quater, comma 2, del Dl. n. 124/2019 per l’incremento delle indennità conseguenti. La “Legge Del Rio”, all’art. 1, comma 135, ha previsto un aumento del numero massimo degli Assessori per i Comuni citati, ma al contempo ha prescritto che i Comuni interessati dovevano provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, Parte I, del Tuel, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti. Pertanto, per il siffatto Principio di invarianza della spesa, l’aumento del numero degli Assessori recato dalla citata Legge non può essere considerato in sede di riparto del “Fondo” in parola.

La quinta casistica riguarda il computo Irap nel contributo a carico del bilancio dello Stato. Il contributo destinato a coprire il maggiore onere sostenuto dagli Enti Locali per l’incremento delle indennità di funzione da erogare agli Amministratori, oggetto di riparto con Dm. 30 maggio 2022, non finanzia l’Irap a carico del Comune sulla relativa quota incrementale. Il costo rappresentato dall’Irap non è stato considerato i fini del calcolo dell’incremento delle indennità degli amministratori locali. Viene evidenziato che la citata disposizione normativa non è finalizzata all’integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato dei maggiori oneri posti a carico dei Comuni per effetto dell’incremento delle pregresse indennità di carica previste dal Dm. n. 119/2000, essendo disposta l’erogazione del predetto contributo esclusivamente “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere”. In sede di predisposizione tecnica della norma e con criteri di omogeneità comparativa, pertanto, il raffronto è stato effettuato tra i valori delle nuove indennità incrementate ed i valori delle pregresse indennità di cui al Dm. n. 119/2000, che già all’epoca non includevano nella loro quantificazione gli oneri Irap a carico dei Comuni.

La sesta casistica, invece, interessa i Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore 30.000 abitanti per il recupero di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati sono: fino a 30.000 abitanti Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia; da 30.001 a 50.000 abitanti Vercelli, Biella, Mantova, Lecco, Lodi, Imperia, Belluno, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Frosinone, Rieti, Chieti, Vibo Valentia.

Nella Nota viene anche precisato che, in caso di mancata trasmissione del Certificato, non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

 

>>>>> Vedi il comunicato del Ministero

 

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