Pre-dissesto, piano modificabile anche mentre il giudizio è in corso

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3 Aprile 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La delibera 2/2018 della Corte dei conti a sezioni Riunite Gli enti locali possono presentare un nuovo piano di riequilibrio finanziario riformulato o rimodulato anche nell’ipotesi di pendenza di giudizio. A pronunciarsi in questo senso sulle possibilità offerte dall’ultima legge di bilancio (commi 848-849 e 888-889 della legge 205/2017) è la delibera n. 2/2018 delle sezioni Riunite della Corte dei Conti. Si tratta di una pronuncia di carattere generale, a cui tutte le sezioni regionali di controllo devono conformarsi per garantire coerenza all’attività della magistratura contabile.

Il riequilibrio finanziario pluriennale
L’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una fattispecie del tutto eccezionale e straordinaria, che si aggiunge alle condizioni disciplinate dagli articoli 242 (enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 (enti in stato di dissesto) del Tuel, e privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative di risanamento. Per queste ragioni sono previste, a tutela degli equilibri finanziari futuri, maggiori limitazioni, maggiore intensità dei controlli nella fase di pianificazione e in quella attuativa e maggior rigore nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma o dal piano, la cui violazione comporta l’obbligatorietà della dichiarazione di dissesto finanziario. Il Piano di riequilibrio deve superare il vaglio della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il ministero dell’Interno e della sezione regionale di controllo territorialmente competente. La delibera di approvazione o di diniego del piano emessa dalla Corte dei conti può essere impugnata davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

La legge di bilancio
L’ultima manovra ha consentito agli enti locali di rimodulare o riformulare il piano già presentato o approvato. In particolare gli enti che non hanno ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui e quelli per i quali le competenti sezioni regionali di controllo o i servizi ispettivi del ministero dell’Economia hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono effettuare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui. Per rendere coerenti i contenuti del piano con gli esiti di questa operazione, gli enti possono riformulare o rimodulare il piano entro il 31 luglio 2018. Allo stesso modo si consente agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (1 gennaio 2018), di rimodularlo o riformularlo, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per recepire gli effetti correlati alla individuazione della diversa durata (da quattro a venti anni in funzione del rapporto fra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio). Dalla formulazione della norma consegue che restano fuori soltanto gli enti che hanno avuto un diniego definitivo di approvazione del piano, ipotesi che ricorre nel caso in cui l’ente abbia prestato acquiescenza all’intervenuto diniego del piano decidendo di non impugnare la delibera della sezione regionale di controllo e laddove sia scaduto il termine per la presentazione del ricorso.

La platea
Sono sicuramente legittimati a richiedere i benefici della riformulazione/rimodulazione gli enti per i quali sia intervenuta l’approvazione del piano. In merito invece alle situazioni di piano sub judice (piano non approvato e conseguente impugnativa della delibera di diniego) occorre chiarire l’impatto delle nuove disposizioni. Poiché in pendenza di giudizio la pronuncia negativa della Sezione regionale di controllo non può considerarsi definitiva, gli enti in questa situazione sono assimilati a quelli che hanno presentato il piano di riequlibrio. Cessata questa pendenza con esito negativo per l’ente, la definitività dell’accertamento preclude a questi qualsiasi facoltà di disposizione del piano, sotto forma sia di «riformulazione» sia di «rimodulazione». La facoltà è preclusa dal superamento dei termini perentori stabiliti dalla legge. Stesso effetto si verifica anche nel caso in cui l’iter si concluda con una sentenza che evidenzi la carenza di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione ostativa al pronunciamento sul merito della causa (sentenza di rito). Con la manifestazione di volontà di rimodulazione/riformulazione del piano si avvia una nuova procedura. L’accertamento delle condizioni di legge, così come la valutazione di merito dei piani conseguenti, compete alle sezioni regionali di controllo.

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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