La Risoluzione n.2/DF del 22 marzo 2021 definisce i poteri del funzionario della riscossione precisando che, quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.
Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata
Il funzionario della riscossione quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato.
Leggi anche
Manfredi: la riforma degli Enti locali non è rinviabile
Il presidente ANCI: puntiamo a più poteri su sicurezza e abitazioni
03/12/25
Dalla Commissione UE l’ok a pagare l’ottava rata del PNRR
Via all’ottava rata PNRR pari a 12,8 miliardi. Sale così a oltre 153 miliardi il totale delle risors…
02/12/25
Qualità della vita, Trento torna in vetta: si conferma il Nord-Est e Roma guida la risalita delle Città metropolitane
I risultati dell’indagine. Bolzano e Udine al secondo e terzo posto in una top ten che premia i terr…
02/12/25
Impatto degli aumenti salariali 2022-2024 sulla programmazione finanziaria degli enti locali
La sottoscrizione dell’ipotesi di contratto apre nuove sfide per i responsabili finanziari, tra acca…
01/12/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento