La Risoluzione n.2/DF del 22 marzo 2021 definisce i poteri del funzionario della riscossione precisando che, quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.
Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata
Il funzionario della riscossione quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato.
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