La Risoluzione n.2/DF del 22 marzo 2021 definisce i poteri del funzionario della riscossione precisando che, quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.
Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata
Il funzionario della riscossione quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato.
Leggi anche
Debiti fuori bilancio 2025: questionario Corte dei conti
La Corte dei conti ha reso disponibile sul portale QFIT il questionario sui debiti fuori bilancio 20…
07/09/26
Corte dei conti, online la rassegna delle decisioni di maggio 2026: focus su danno erariale, riforma Foti e responsabilità amministrativa
Pubblicata la raccolta delle principali pronunce di primo e secondo grado
09/07/26
5 problemi che ingombrano la tua scrivania e le nostre soluzioni: i corsi gratuiti per aiutarti a usare MIA Redazione Atti
Formazione pratica e gratuita sull’uso dell’intelligenza artificiale per la redazione e gestione deg…
07/07/26
PagoPA migliora la capacità di riscossione dei Comuni: pubblicato lo studio della Ragioneria Generale dello Stato
L’analisi econometrica conferma gli effetti positivi della digitalizzazione: aumentano gli incassi d…
02/07/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento