Possibilità di derogare ai limi imposti dalla legge per il rimborso spese per missioni

Come noto l’art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 dispone che le pubbliche amministrazioni, con decorrenza 2011, non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. La norma poi precisa che, in casi eccezionali, il citato limite può essere superato previa adozione da parte dell’organo di vertice di un motivato provvedimento.
La deroga opera nelle sole situazioni che si collocano al di fuori dell’attività amministrativa ordinaria dell’ente e tali pertanto da giustificare il superamento del limite previsto dalla legge. Sarà compito dell’ente fornire una idonea motivazione, che giustifichi, in via eccezionale, la deroga alla normativa, contemperando i contrapposti interessi.
Così si è espressa la Corte dei conti, sez. di controllo per la Toscana, nella deliberazione n. 249 del 11 settembre 2012.
La questione, nello specifico ha avuto riguardo la possibilità del riconoscimento di rimborso delle spese a favore del funzionario dell’ufficio tecnico di un comune, per incontri obbligatori (pena l’insorgenza di un pregiudizio a danno dell’ente medesimo) presso la Regione, al fine della definizione della variante allo strumento urbanistico.
La questione assume particolare delicatezza, rilevato che, in conformità alla normativa citata, gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
La Corte ha rammentato che la norma rientra nella manovra apportata dal legislatore nell’estate del 2010 finalizzata alla riduzione dei costi pubblici.
Inoltre la disposizione sopra citata prevede dei casi di esenzione dall’applicazione del vincolo, i quali risultano essere tassativi, tra i quali si rilevano: le missioni internazionali di pace e delle Forze armate, le missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari. Infine, viene individuata una fattispecie di portata generale che
prevede la possibilità che il limite di spesa in questione possa essere superato in casi eccezionali, con adozione di un motivato provvedimento.
Le sezioni della Corte dei conti, in passato hanno cercato di meglio definire la sopra citata clausola generale di esenzione, stabilendo che i casi per i quali sia possibile derogare al limite di spesa non possono che essere situazioni fuori dall’ordinaria attività amministrativa ed istituzionale dell’ente che giustifichino l’eccezionalità dello sforamento del limite di legge.
Secondo la Corte può ritenersi eccezionale, ad esempio, anche una spesa per una missione non sostenuta in passato e che si ritiene, in ragione della sua natura, possa essere sostenuta una tantum.
Diversamente, non è di certo eccezionale una spesa sostenuta per missioni che rientrino invece in una routine.
Secondo la Corte spetta comunque all’ente determinare motivatamente l’eventuale deroga, contemperando gli interessi contrapposti e assumendosene la conseguente ed eventuale responsabilità amministrativa che potrebbe scaturire.

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