Possibili danni erariali per inerzia al recupero dell’evasione tributaria e gli accantonamenti al Fondo rischi (Seconda parte)

12 Luglio 2018
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Nel precedente articolo la Corte veneta ha evidenziato come, una minore iscrizione dell’accantonamento al FCDE nel conto consuntivo, inibisca all’ente locale di poter utilizzare le somme disponibili sul proprio avanzo libero, almeno fino a concorrenza degli importi dell’errato accantonamento. In considerazione, inoltre, delle ulteriori criticità riscontrate, anche in termini di continuo utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, con i relativi oneri addizionali riferiti agli interessi corrisposti, la Corte affronta la particolare inerzia, da parte dell’ente locale, nelle mirate azoni di recupero delle somme riferite all’evasione tributaria.

Le conseguenze dell’inerzia al recupero dell’evasione tributaria

Evidenzia il Collegio contabile come l’accertata inerzia da parte dell’ente, nel definire un corretto programma di recupero dell’evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge. Non può, infatti, non essere considerato come tale recupero sia direttamente imposto dai principi costituzionali, avuto riguardo al principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari. Infatti, l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria corrisponde all’irrinunciabilità della potestà impositiva, ovvero della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Tale situazione diviene particolarmente grave in presenza di un ente che ha evidenti situazioni di disequilibrio finanziario, dove una forte inerzia di specifiche azioni volte al recupero tributario rappresenta una sostanziale compromissione degli equilibri di bilancio, la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

Il mancato accantonamento al fondo rischi

L’ente nell’esame istruttorio ha dichiarato di non aver costituito accantonamenti al fondo rischi, pur in presenza di contenziosi pendenti. Evidenzia il Collegio contabile come una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l’ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). D’altra parte, la scelta dell’ente di non effettuare accantonamenti al fondo rischi deve essere obbligatoriamente inserita nella nota integrativa al bilancio, avendo cura di indicare i criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente. In questo caso l’ente deve avere cura di indicare, in ogni caso, l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. Il mancato accantonamento, qualora necessario al fine di preservare gli equilibri di bilancio presenti e futuri, evita una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’ armonizzazione dei conti pubblici. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Sulla questione dell’accantonamento al fondo rischi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 14/2017, ha sottolineato come “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

 

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