Possibile responsabilità amministrativa in presenza di un basso grado di riscossione dei tributi

12 Luglio 2019
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Il recupero dei crediti tributari, specie se riferiti all’evasione, spesso presenta una percentuale di incassi non sempre lusinghiera, tanto da far intervenire i giudici contabili sulla necessità di seguire con molta attenzione il recupero dei crediti tributari, ammonendo l’ente sulle possibili responsabilità erariali in presenza di una bassa capacità di riscossione. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, contenute nella deliberazione 3 luglio 2019 n.170.

Il caso oggetto di analisi

Il Collegio contabile veneto ha concentrato l’attenzione, tra le varie criticità riscontrate in sede di verifica dei conti consuntivi del Comune, sul basso grado di realizzo per il recupero dell’evasione IMU, tipologia di entrata avente natura straordinaria e quindi non ricorrente. In particolare a fronte degli accertamenti effettuati si è riscontrato un tasso di riscossione pari a circa il 38%, mentre a livello di riscossione a residuo il tassi di realizzo scende al 12,5%. A seguito della richiesta di chiarimenti il Comune oggetto di verifica ha precisato che sono stati concessi a molti contribuenti morosi, considerata la situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea circostanza di obiettiva difficoltà di pagare in un’unica soluzione, la possibilità di rateizzare quanto dovuto. Il responsabile dei tributi ha anche aggiunto che sono molti i contenziosi in atto ma con un rischio di soccombenza relativamente basso.

Le considerazione del Collegio contabile

I giudici contabili veneti, pur prendendo atto di quanto affermato dall’Amministrazione, hanno osservato, preliminarmente, che i contenziosi riguardano il 55% dell’accertato in esercizi antecedenti il 2016 (si tratta di residui riportati da esercizi precedenti): alla luce di questo dato, un tasso di riscossione del 27%, a oltre tre anni dall’accertamento, pur preso atto delle rateizzazioni, appare tutt’altro che lusinghiero, senza considerare il rischio di una eventuale soccombenza in commissione tributaria (valutato dall’Ente come “basso”).

Ciò rilevato, il Collegio contabile invita l’Ente a voler porre attenzione sul fatto che il basso grado di recupero dell’evasione tributaria pone in evidenza un comportamento non solo potenzialmente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, ma altresì antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria – riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari (vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79).

Pertanto, dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, e la sostanziale illiceità e antidoverosità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

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