di MATTEO BARBERO (da Italia Oggi)
Flussi di cassa da tenere sempre sotto controllo. I dati recentemente diffusi dalla Corte dei conti sull’avanzamento del PNRR negli Enti locali confermano la lentezza del circuito finanziario, sia pure nettamente migliorato dopo la revisione operata dall’art. 18-quinquies del dl 113/2024.
In effetti, i pagamenti superano ancora nettamente miliardi gli incassi. Ciò espone gli attuatori a forti tensioni sul versante della liquidità, rischiando di creare una pericolosa “gobba” nelle uscite nella seconda metà dell’esercizio. Questo quadro è figlio della persistente difficoltà delle Amministrazioni a popolare tempestivamente il sistema di monitoraggio ed a presentare le richieste intermedie di pagamento.
In pratica, finora si è giustamente data priorità a portare avanti i cantieri, ma ora occorre anche dedicare la giusta attenzione anche alla rendicontazione. Il fatto che per quest’ultima possa essere completata anche oltre le scadenze fissate per l’attestazione del raggiungimento di milestones e targets non deve indurre ad abbassare la guardia sul punto, perché ogni ritardo rischia di appesantire ulteriormente il conto a carico della cassa degli enti, che come detto continua ad essere in rosso. Allo stesso tempo, è necessario che le Amministrazioni titolari diffondano quanto prima le regole per la richiesta dei pagamenti a saldo, che al momento non sono state definite da nessun Ministero.
Devono essere evitare soluzioni estemporanee come quella censurata dalla Deliberazione n. 44/2026/PRSE della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto. Nella fattispecie, un comune beneficiario di fondi PNRR aveva accantonato all’interno del fondo crediti di dubbia esigibilità uno specifico accantonamento “generato prudenzialmente per far fronte ai pagamenti anticipati in attesa di successivo rimborso in seguito a puntuale rendicontazione salvaguardando l’Ente da carenze di liquidità”. Tale accantonamento è stato quindi applicato, attirando l’attenzione dei magistrati contabili. Questi ultimi hanno giustamente stigmatizzato “detta modalità, sia in quanto i principi contabili non prevedono l’accantonamento a FCDE per le risorse provenienti dalle amministrazioni pubbliche (cfr. punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), sia in quanto le risorse di parte capitale, accertate in conto competenza ed eccedenti gli impegni di parte capitale, devono rispettare la loro destinazione e confluire necessariamente nella parte vincolata o destinata ad investimenti. In tal modo, è assicurata la corretta destinazione delle risorse accertate in conto capitale e, non potendo l’Ente impegnare le relative spese fino al sorgere dell’obbligazione giuridica, dopo la necessaria e motivata variazione di bilancio che applica la relativa quota del risultato di Amministrazione (vincolata/destinata ad investimenti), potrà procedere alla liquidazione e pagamento solo alla conclusione del ciclo di spesa.
*Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 20 marzo 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
PNRR, regole per i pagamenti finali assenti. Enti in affanno sulla liquidità
Gli attuatori sono esposti a forti tensioni sul versante della liquidità rischiano di creare una pericolosa “gobba” nelle uscite nella seconda metà dell’esercizio
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