Pnrr, anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo

Il decreto del ministero dell’Economia 5 agosto 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre), ha apportato significative modifiche alla procedure gestionali dei fondi PNRR degli enti locali.

16 Settembre 2022
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Il decreto del ministero dell’Economia 5 agosto 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre), ha apportato significative modifiche alla procedure gestionali dei fondi Pnrr degli enti locali. Potranno infatti essere concesse anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo Pnrr. Il nuovo provvedimento modifica le procedure riferite alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del Pnrr.Tali procedure sono state definite con Dm 11 ottobre 2021 il quale disciplina l’utilizzo del Fondo di rotazione.

In forza del nuovo DM il Servizio centrale per il Pnrr provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

  • anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del Pnrr, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata secondo l’articolo 1, comma 2. L’importo dell’anticipazione può essere maggiore al 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, l’amministrazione titolare dell’intervento deve attestare l’avvio di operatività dello stesso, ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
  • una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, come risultanti dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 178/2020;
  • una quota a saldo pari al 10 per cento dell’importo dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio. Con l’integrazione, inserita al comma 2 dell’articolo 2 dal nuovo Dm 5 agosto 2022, possano essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributi.

Con il successivo articolo 2 bis – aggiunto dal nuovo decreto – viene altresì previsto che le risorse del Pnrr assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate, sulla base delle richieste inoltrate dall’amministrazione titolare, per quote successive anche oltre i limiti dell’anticipazione (disciplinata all’articolo 2, comma 2 del Dm 11 ottobre 2021). L’amministrazione titolare, infine, deve assicurare la rilevazione dell’avanzamento fisico e procedurale dell’intervento, l’avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell’aiuto ovvero dai soggetti gestori dell’operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 178/2020.

Fonte: il Sole24ore

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