Via libera alle delibere comunali, da adottare entro la fine di marzo, per recepire, oltre alla definizione delle liti pendenti, la conciliazione agevolata, la rinuncia ai ricorsi per Cassazione e la sanatoria delle rate omesse di accertamenti definiti in precedenza. Con l’emendamento apportato alla legge di conversione del Dl Milleproroghe, ancora in corso di approvazione, si ampliano i poteri dei comuni rispetto alle sanatorie della legge di Bilancio 2023.
La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, commi 186 e seguenti) già nel testo attuale prevede che i comuni possano deliberare di applicare la definizione delle liti pendenti alle controversie avverso i propri atti, secondo le regole stabilite nella disciplina statale di riferimento. Allo scopo, occorre una delibera regolamentare entro il 31 marzo 2023.
In linea di principio, trattandosi di sanatorie, gli enti locali dovrebbero attenersi scrupolosamente alle clausole dettate nella normativa di riferimento, anche se, negli aspetti strettamente procedurali, dovrebbero essere ammessi limitati margini di manovra. Possono essere incluse nella sanatoria solo le controversie per le quali, al 1° gennaio scorso, fosse parte del giudizio il comune o un ente strumentale dello stesso, e cioè una società abilitata alla gestione delle entrate locali. Non possono, al contrario, essere definite le liti instaurate solo contro l’agente della riscossione. All’adozione della delibera locale è collegata, tra l’altro, la sospensione di nove mesi per l’impugnazione delle sentenze, i cui termini scadono tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023. Per dare certezza ai contribuenti, dunque, è più che opportuno che le amministrazioni locali accelerino l’iter deliberativo.
In virtù della modifica del milleproroghe, la medesima facoltà è stata estesa alle conciliazioni agevolate e alla rinuncia ai ricorsi per Cassazione. Si tratta della possibilità di definire delle controversie aventi ad oggetto atti impositivi (e non di mera liquidazione) del comune beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. La conciliazione agevolata consente inoltre di fruire di una dilazione di pagamento fino a 20 rate trimestrali, in luogo del limite ordinario di 16. La condizione è che l’accordo tra comune e contribuente si perfezioni entro il 30 giugno 2023.
L’ultimo tassello è rappresentato dalla possibilità di recepire la regolarizzazione dell’omesso pagamento di rate riferite a istituti deflattivi perfezionati in passato. La previsione è rivolta a dilazioni rivenienti da accertamenti con adesione, acquiescenza agli accertamenti, mediazioni e conciliazioni. Sebbene la norma menzioni “le controversie” con l’ente locale, deve ritenersi che la previsione sia riferita a tutte le fattispecie appena elencate. In questi casi, la sanatoria è ammessa versando l’imposta non pagata, senza maggiorazioni, in 20 rate trimestrali, a condizione che non sia stata ancora notificata cartella o ingiunzione.
Nella previsione in commento è inoltre chiarito che il regolamento locale va trasmesso alle Finanze, entro il 30 aprile, solo ai fini statistici e che lo stesso è immediatamente efficace con la pubblicazione sul sito internet del comune.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 9 febbraio 2022.
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