La norma individua i termini entro i quali i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 18-bis, 50 e 50-ter del CAD.
Si segnala che sono interessati da questo provvedimento:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa’ quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
Vedi il Decreto pubblicato nella G.U. del 22/11/2022
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