LE AMMINISTRAZIONI DEVONO DISTRICARSI IN UN GINEPRAIO DI TERMINI DI APPROVAZIONE
Incertezze sul termine di approvazione del Piao. Il documento di pianificazione che nelle intenzioni dell’articolo 6 del d.l. 80/2021 avrebbe dovuto semplificare le operazioni ha avuto, purtroppo, in particolare per gli enti locali, l’effetto diametralmente opposto, tanto che le amministrazioni non riescono nemmeno ad avere chiarezza sui termini di approvazione. Vi sono una serie di possibilità distinte. Termine generale del 31 gennaio. E’ quello previsto in generale per gli enti con più di 50 dipendenti dall’articolo 6, comma 1, del d.l. 80/2021 e dall’articolo 7, comma 1, del dm 132/2022. Un primo problema è posto proprio dal rapporto tra le due norme: infatti, il dm non riferisce la scadenza del 31 gennaio ai soli enti con più di 50 dipendenti, ma lo estende a tutti, anche quindi agli enti che in considerazione delle ridotte dimensioni possono dotarsi del Piao semplificato di cui all’articolo 6 del medesimo dm Per gli enti locali, però, in considerazione del rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione, scatta la previsione dell’articolo 8, comma 2 secondo cui “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Enti che non hanno ancora approvato i bilanci. Per tali enti è abbastanza chiaro che il termine per adottare il Piao non sarà il 31 gennaio, ma slitta in conseguenza del citato articolo 8. Enti che hanno già approvato il bilancio entro il 31.12.2022. Qualora gli enti locali abbiano virtuosamente approvato il bilancio di previsione entro la scadenza canonica del 31 dicembre, non pare possa applicarsi lo slittamento del Piao. Si può ritenere che essi siano tenuti ad approvarlo entro il 31 gennaio 2023. Enti che approvino il bilancio prima della scadenza del 30 aprile 2023. Simmetricamente, si può ritenere che il Piao sia da approvare entro il 30° giorno successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione. Sicchè se, ad esempio, il bilancio fosse approvato il 31 gennaio, la scadenza del Piao sarebbe il 2 marzo. Enti che approvino il bilancio al 30 aprile. In questo caso, la scadenza per il Piao sarebbe il 30 maggio. Problemi interpretativi. Queste interpretazioni sono quelle maggiormente cautelative per gli enti. E’, tuttavia, da rilevare che in effetti l’articolo 8, comma 2, del dm pare sia interpretabile anche nel senso che lo slittamento del termine generale di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile determini lo slittamento generale anche del termine del Piao, che, quindi, per tutti gli enti, abbiano approvato o meno i bilanci nel frattempo, sarebbe il 30 maggio.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 13 gennaio 2023.
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